Nuovo Decreto sicurezza antincendio gestione emergenze luoghi lavoro D.Lgs. 81/08

Ultime importanti novità su informazione e corsi di formazione lavoratori addetti antincendio incaricati Decreto 2 settembre 2021

Antincendio  nuovo Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021  In Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre il nuovo Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il nuovo Decreto entrerà in vigore il 4 ottobre 2022.

Gestione emergenza sicurezza antincendio piano emergenza antincendio

Il nuovo Decreto definisce i criteri per la gestione in esercizio ed emergenza della sicurezza antincendio in riferimento al D.Lgs. 81/2008.

In merito alla gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, art. 2, il datore di lavoro è obbligato ad adottare misure in funzione dei fattori di rischio incendio presenti nella propria attività, secondo gli allegati I e II del decreto la predisposizione del piano di emergenza antincendio è richiesto nei seguenti luoghi di lavoro:

  • ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • aperti al pubblico e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone (indipendentemente dal numero dei lavoratori);
  • che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011.

Se l'attività non si rientra nei casi sopra descritti il datore di lavoro non ha l'obbligo di redigere il piano di emergenza, salvo la necessità di adottare misure organizzativo-gestionali da attuarsi nei casi di incendio (queste misure sono riportate nel DVR - documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08).

Formazione e informazione lavoratori sicurezza antincendio e designazione addetti gestione emergenze antincendio

All’art.3 vengono indicate le specifiche di informazione e formazione dei lavoratori per la sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori adeguata informazione e formazione sui rischi incendio secondo i criteri dell’allegato I ed in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso il luogo di lavoro.
Informazione e formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi e fornite al lavoratore al momento dell’assunzione, queste devono essere aggiornate se si verifica un mutamento della situazione del luogo di lavoro che ne comporti una variazione della valutazione stessa.

In riferimento alla designazione degli addetti al servizio antincendio (art. 4) è compito del datore di lavoro designare gli addetti al servizio antincendio, ossia i lavoratori incaricati nell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze (art. 18, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08, o se stesso nei casi previsti dall’art. 34 del medesimo decreto).

L'obbligo di designazione dipende dall'esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, incluso il piano di emergenza nei casi in cui è previsto.

Gli addetti antincendio designati devono frequentare specifici corsi di formazione e aggiornamenti formativi.

Corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza sono stabilite all’art. 5 del nuovo decreto.

Il datore di lavoro deve garantire la formazione degli addetti antincendio incaricati nella prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione emergenze devono ricevere specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato III del decreto, in funzione del livello di rischio dell’attività.

Nell’allegato IV l’elenco dei luoghi di lavoro per le quali i lavoratori incaricati antincendio devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica stabilito dall’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.

I corsi di formazione possono essere tenuti da aziende di formazione presso propri spazi, o presso il luogo di lavoro in caso gli spazi ne presentino i requisiti, avvalendosi di docenti in possesso di specifici requisiti indicati nell’art. 6.

GMT Consulting fornisce piena assistenza per l'organizzazione dei corsi antincendio personalizzati in tutta italia, presso vostri spazi aziendali oppure in nostre strutture. Maggiori informazioni: Corsi di Formazione Addetti Prevenzione incendi 

Inoltre, in caso di formazione di pochi addetti, offriamo i nostri corsi multiaziendali a Milano Centro (zona Repubblica) e Milano Bovisa, visionate il calendario corsi: formazione addetti antincendio rischio basso, medio, alto a Milano Centro e Milano Bovisa.

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All’Art. 7 del Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 si stabilisce che i corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati con i contenuti dell’allegato IX del DM 10 marzo 1998, sono validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o di aggiornamento.

Nel caso in cui, al 4 ottobre 2022 saranno trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o dell’ultimo aggiornamento antincendio, vi è l’obbligo di svolgere un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto.

Nuovo Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021: entrata in vigore e aziende a cui si applica 

Il nuovo Decreto pubblicato il 4 ottobre 2021 entrerà in vigore l'anno successivo: 4 ottobre 2022. Questo ne comporterà la contestuale abrogazione dell’art. 3, comma 1, lettera f) e degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

Le disposizioni si applicano nei luoghi di lavoro definiti dall’art. 62 del D.Lgs. 81/08 come: luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro all’interno  dell’azienda  o dell’unità produttiva, ed ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
Vengono esclusi mezzi di trasporto, industrie estrattive, pescherecci e campi, boschi ed altri terreni facenti parte di aziende agricoli o forestali.

Le disposizioni si applicano inoltre alle attività che si svolgono in cantieri temporanei o mobili, come al titolo IV del DLgs 81/08 e alle attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4 (Designazione degli addetti al servizio antincendio), 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza) e 6 (Requisiti dei docenti).

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04/10/2021

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