DM 2 settembre 2021 sicurezza antincendio chiarimenti Vigili del Fuoco

Quali aziende sono obbligate alla redazione del piano di emergenza? C'è differenza tra formazione e informazione antincendio lavoratori e formazione addetti emergenze?

corsi antincendio novità decreto ministeriale 2 settembre 2021 sicurezza antincendio chiarimenti dai vigili del fuoco Dai Vigili del fuoco la Circolare del 19 ottobre 2021 con i primi chiarimenti sul Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 ottobre 2021.

La Circolare dei VVF n. 15472 del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica riporta le indicazioni sull'obbligo di redazione del piano di emergenza e importanti chiarimenti sulla differenza tra formazione ed informazione da impartire ai lavoratori rispetto alla formazione a cui sono soggetti gli addetti designati per la gestione emergenze prevenzione incendi.

Aziende con obbligo redazione piano di emergenza e altre misure gestione incendio

Con riferimento all'art.2 Piano di emergenza il dipartimento dei vigili del fuoco ribadisce che la necessità di redazione del piano di emergenza non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti ma "anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività".

Per i luoghi di lavoro che non rientrano nei 3 casi indicati nell’articolo, ove vige l'obbligo di redazione dei piano emergenza:

  1. ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  2. aperti al pubblico e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone (indipendentemente dal numero dei lavoratori);
  3. che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011;

il datore di lavoro può non redigere il piano di emergenza salvo la necessità di adottare misure organizzative e gestionali che siano da attuare in caso di incendio.

Le misure indicate sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate "di cui all'art.29, comma 5 del decreto legislativo n.81 del 2008 e possono sostanziarsi in misure semplificate per la gestione dell'emergenza, secondo quanto indicato al punto 2.4 dell'Allegato II (planimetria ed indicazioni schematiche)”.

Sezione GMT Consulting: Consulenza Progetti Prevenzione Incendi DPR 151/11-CPI

Differenza tra formazione e informazione antincendio lavoratori e formazione addetti emergenze

In riferimento all'art.3 e allegato I facente capo a informazione e formazione dei lavoratori, in conformità agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, ed ai successivi articoli del DM (artt. 4 e 5) su designazione, formazione, abilitazione ed aggiornamenti degli addetti antincendio viene precisata la distinzione tra:

  • informazione e formazione da impartire a tutti i lavoratori,
  • percorso formativo da erogare mediante corsi di formazione specifici per gli addetti antincendio designati nella gestione delle emergenze (art. 18 comma 1 lettera b del d.lgs. 81/2008).

Sono i lavoratori che svolgono incarichi di prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze che necessitano di ricevere specifica formazione mediante corsi antincendio e devono fruire di specifici corsi di aggiornamento in materia antincendio.
I cui contenuti minimi di tale formazione sono riportati nell'allegato III.

Con riferimento ai corsi di formazione addetti antincendio permane sostanzialmente immutata la suddivisione dei luoghi di lavoro in tre categorie, in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio, e l'individuazione attraverso un elenco dei luoghi di lavoro nei quali gli addetti antincendio possono conseguire l'attestato di idoneità tecnica.

Tra le sostanziali novità si segnala:

  • introduzione della periodicità quinquennale per i corsi di aggiornamento addetti antincendio (secondo i contenuti minimi riportati nel medesimo allegato III)
  • specifici requisiti per i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio

Si riporta inoltre che per l'attività di formazione ed aggiornamento antincendio addetti emergenza, limitatamente alla parte teorica, è consentito utilizzare metodologie di apprendimento innovative, tra queste vi rientrano le modalità FAD - formazione a distanza - di tipo sincrono e con ricorso a strumenti multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.

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19/10/2021

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