DM 15 settembre 2022 sicurezza antincendio, nuovi chiarimenti VV.F.

Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco: pubblicata circolare n. 16579 del 7 novembre 2022

DM 15 settembre 2022 sicurezza antincendio chiarimenti Vigili del FuocoIl Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, ha emanato una circolare: la n. 16579 del 7 novembre 2022 per chiarimenti sul D.M. 15 settembre 2022.
Perché la nuova normativa (vedi il nostro articolo) che in questi ultimi anni ha ristabilito la sicurezza antincendio, arrivando all’abrogazione del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, offre ancora oggi dubbi e domande riguardo l'applicazione.

Come abbiamo già affrontato in precedenza, ci sono state ulteriori modifiche e proroghe, un esempio l'art. 4 del Decreto Controlli, (il primo dei tre Decreti: DM 1 settembre 2021). Il quale fa riferimento alla figura del tecnico manutentore, prevedendo che solo un tecnico manutentore qualificato potrà svolgere gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e le attrezzature antincendio. 
L'entrata in vigore di questo articolo è stata posticipata di un anno, ed avrà effetto a partire dal 25 settembre 2023.
(consulta il Ns articolo a riguardo).

Circolare n. 16579 del 7 novembre 2022: chiarimenti sul D.M. 15 settembre 2022

Focus sulla nuova circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco che ha in oggetto: "decreto 15 settembre 2022, Modifica al decreto 1 settembre 2021 sui "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio".
La nuova circolare nasce dalla forte esigenza di far fronte ai quesiti giunti al Dipartimento dei Vigili del fuoco, ed essa fornisce i chiarimenti necessari per la corretta ed uniforme applicazione del DM 15 settembre 2022.

Di seguito i punti descritti all'interno della circolare 16579 del 7 novembre 2022:

  • Art. 1 del decreto 15 settembre 2022: dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori;
  • dal 25 settembre 2022, sono in vigore le altre disposizioni stabilite dal DM 1 settembre 2021, in particolare: dall’articolo 3 "Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio" e dall’articolo 5 "Abrogazioni”;
  • dal 25 settembre 2022, “si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabiliti nell’allegato I al decreto 1° settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli”.
  • possono essere riconosciuti validi, ai fini dell’ammissione diretta alla prova d’esame orale prevista al punto 4.4 del par.4 dell’allegato II al decreto 1° settembre 2021, i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore del D.M. 1° settembre 2021 (25 settembre 2022), siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022.

All'ultimo punto è importante sottolineare che successivamente, tramite una nuova nota, saranno chiarite le modalità di svolgimento di tale specifica modalità di effettuazione della prova di esame, e dai primi mesi del 2023, saranno comunicate le procedure e il database delle domande di esame necessarie per l’effettuazione delle prove degli esami di qualificazione dei manutentori da effettuarsi presso le strutture del Corpo dei Vigili del fuoco.

Per informazioni sul tema della nuova progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro in questo nostro link.

08/11/2022

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