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Trascorsi i 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo S/R del 21/12/11
L'accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, ha tracciato i contenuti e la
durata minimi della formazione in materia di sicurezza sul lavoro, in
attuazione dell'Art. 37 del D.lgs. 81/08, fissando anche delle date per il completamento dei percorsi formativi delle varie figure aziendali. Mentre per la formazione
dei lavoratori sono stati stabiliti tempi decisamente più brevi,
prevedendo il completamento entro il 31 marzo 2012, cioè 60 giorni
dopo la pubblicazione dell'Accordo, per Dirigenti e Preposti, il termine per ultimare i corsi è
stato fissato in 18 mesi dalla stessa, ed è scaduto cioè l'11 luglio 2013.
Ricordiamo
che per la formazione dei preposti, cioè coloro i quali hanno
potere di iniziativa, supervisione e controllo in azienda
(tipicamente capi squadra, capi ufficio, capi reparto), la norma ha
previsto un percorso composto dalla formazione necessaria per tutti i
lavoratori (differenziata quindi secondo le classi di rischio, da 8 a
16 ore di durata), e da un programma aggiuntivo di 8 ore riguardante
appunto le prerogative tipiche del ruolo di preposto, così come
stabilite nel D.Lgs. 81/08.
I dirigenti invece, così come individuati dall'art. 2 c. 1, lett. “d”
del Testo Unico Salute e Sicurezza, cioè coloro i quali si
distinguono dai preposti per avere nell'impresa anche un potere di
“organizzazione dell'attività” (a prescindere dalla qualifica
contrattuale o dal poter di spesa, e tantomeno dalla necessità di
specifiche deleghe in materia di sicurezza) devono seguire un
percorso diverso, con un programma di 16 ore.
Mentre
per il preposto è prevista la possibilità di formazione in
e-learning con corsi on line, per 5 ore corrispondenti ad altrettanti
punti del programma, i dirigenti possono seguire un percorso
formativo interamente in modalità FAD (Formazione a Distanza, o
e-learning appunto). Tale possibilità rappresenta un'ottima
opportunità, specialmente per i dirigenti, e in particolare delle
aziende meno grandi, di poter “diluire” le 16 ore nel tempo,
senza doverle per forza concentrare in due giornate da sottrarre alla
normale attività lavorativa, come invece avviene con i corsi
tradizionali. Per entrambe le categorie è previsto comunque
dall'Accordo un esame finale “in presenza”, effettuato da un
docente qualificato.
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12/07/2013
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