Scaduto l'11/7/13 il termine per la formazione di dirigenti e preposti

Trascorsi i 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo S/R del 21/12/11

L'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, ha tracciato i contenuti e la durata minimi della formazione in materia di sicurezza sul lavoro, in attuazione dell'Art. 37 del D.lgs. 81/08, fissando anche delle date per il completamento dei percorsi formativi delle varie figure aziendali. Mentre per la formazione dei lavoratori sono stati stabiliti tempi decisamente più brevi, prevedendo il completamento entro il 31 marzo 2012, cioè 60 giorni dopo la pubblicazione dell'Accordo, per Dirigenti e Preposti, il termine per ultimare i corsi è stato fissato in 18 mesi dalla stessa, ed è scaduto cioè l'11 luglio 2013.
Ricordiamo che per la formazione dei preposti, cioè coloro i quali hanno potere di iniziativa, supervisione e controllo in azienda (tipicamente capi squadra, capi ufficio, capi reparto), la norma ha previsto un percorso composto dalla formazione necessaria per tutti i lavoratori (differenziata quindi secondo le classi di rischio, da 8 a 16 ore di durata), e da un programma aggiuntivo di 8 ore riguardante appunto le prerogative tipiche del ruolo di preposto, così come stabilite nel D.Lgs. 81/08.
I dirigenti invece, così come individuati dall'art. 2 c. 1, lett. “d” del Testo Unico Salute e Sicurezza, cioè coloro i quali si distinguono dai preposti per avere nell'impresa anche un potere di “organizzazione dell'attività” (a prescindere dalla qualifica contrattuale o dal poter di spesa, e tantomeno dalla necessità di specifiche deleghe in materia di sicurezza) devono seguire un percorso diverso, con un programma di 16 ore.
Mentre per il preposto è prevista la possibilità di formazione in e-learning con corsi on line, per 5 ore corrispondenti ad altrettanti punti del programma, i dirigenti possono seguire un percorso formativo interamente in modalità FAD (Formazione a Distanza, o e-learning appunto). Tale possibilità rappresenta un'ottima opportunità, specialmente per i dirigenti, e in particolare delle aziende meno grandi, di poter “diluire” le 16 ore nel tempo, senza doverle per forza concentrare in due giornate da sottrarre alla normale attività lavorativa, come invece avviene con i corsi tradizionali. Per entrambe le categorie è previsto comunque dall'Accordo un esame finale “in presenza”, effettuato da un docente qualificato.
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12/07/2013

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