Protocollo Sicurezza Lavoratori non sanitari per Coronavirus

Quali sono le nuove regole di prevenzione dei contagi COVID-19 negli ambienti di lavoro non sanitari

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte unitamente ai Ministeri dell'economia, del lavoro, dello sviluppo economico e il Ministro della Salute hanno invitato le parti sociali ad incontrarsi e a condividere un'intesa per le norme di sicurezza per i lavoratori che non possono interrompere la loro attività o lavorare in smartworking, in attuazione di quanto previsto dal D.P.C.M del'11/2/2020.

L'accordo è stato raggiunto questa mattina 14 marzo, dopo un lungo confronto durato tutta la notte.
Il documento sottoscritto dalle parti sociali contiene delle Linee Guida per l'adozione da parte delle imprese di protocolli di sicurezza per i lavoratori che continuano a prestare la loro opera nelle fabbriche, nei magazzini e in tutte le attività che rimangono aperte anche in questo periodo di restrizioni per l'emergenza coronavirus.

Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro

Fin dalla premessa è stabilito che possono proseguire le attività produttive solo qualora siano assicurate per i lavoratori adeguate condizioni di salute e sicurezza, pertanto è previsto il ricorso agli ammortizzatori sociali nel caso sia necessaria la sospensione o la riduzione della produzione per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.
E' previsto inoltre un confronto con gli RLS e RLS Territoriali, per condividere preventivamene le misure da adottare nelle singole situazioni aziendali.

Il protocollo ha come scopo quello di dare indicazioni di carattere operativo per favorire l'efficacia delle misure di contenimento del virus COVID 19, che sono adottate per tutta la popolazione in quanto viene definito un "rischio biologico generico".  Viene fatto riferimento quindi al principio di precauzione che deve essere adottato nel rispetto delle norme di Legge e delle indicazioni delle Autorità sanitarie.
Queste affermazioni unitamente al fatto che si siano accuratamente evitati termini come "misure di prevenzione e protezione" e "DVR", indica chiaramente che si è inteso escludere la necessità di modifiche ad hoc del Documento di Valutazione dei Rischi.

Il documento richiama quindi le raccomandazioni previste nel D.P.C.M del'11/2/2020 quali la preferenza per l'adozione dove possibile per il lavoro agile o telelavoro, il rispetto delle distanze di sicurezza, la sanificazione degli ambienti di lavoro e stabilisce l'adozione di alcune "misure di precauzione", da applicare tuttavia affiancate ad altre, da individuarsi espressamente per le singole situazioni aziendali.

Per la visione del protocollo in formato pdf vi rimandiamo al file "Protocollo sicurezza lavoratori Covid-19 del 14 marzo 2020".

Le misure di precauzione stabilite nel protocollo di sicurezza COVID-19 sono divise nei seguenti capitoli:
- Informazione
- Modalità di ingresso in azienda
- Accesso da parte di fornitori
- Pulizie e sanificazione degli ambienti di lavoro
- Igiene personale
- DPI
- Gestione di spazi comuni come aree ristoro, mensa, spogliatoi
- Organizzazione aziendale (turni, smartworking, livelli produttivi)
- ingresso e uscita dipendenti
- Spostamenti interni, riunioni, formazione
- Gestione di persone con sintomi da COVID 19
- Sorveglianza sanitaria
- Previsione di un Comitato aziendale per la verifica dell'applicazione e l'eventuale aggiornamento del protocollo.

Di particolare rilevanza alcuni principi che vengono stabiliti, i quali sebbene si tratti di un accordo fra le parti sociali e non una norma di Legge, sono da ritenersi una utile indicazione di riferimento in questo momento di emergenza, considerata anche la presenza al tavolo del governo e di tuti i ministeri.
In particolare segnaliamo:
- Non sono consentite riunioni in presenza (a favore di quelle in teleconferenza) salvo casi di "necessità ed urgenza" e con particolari precauzioni;
- Annullata la formazione in aula anche se già programmata e obbligatoria (es. sicurezza sul lavoro), indicata
l'alternativa in e-learninng per adempiere comunque agli obblighi formativi previsti dalla Legge;
- La scadenza dei termini per l'aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza sul lavoro per incarichi come antincendio, primo soccorso, carrellisti, ecc.) consente comunque temporaneamente di continuare a svolgere il proprio ruolo o compito, fino a quando sarà possibile riprendere ad effettuare la formazione che non può essere effettuata in e-learning, ma richiede la presenza fisica.
- La sorveglianza sanitaria deve proseguire, nel rispetto delle norme precauzionali indicate dal Ministero (c.d. decalogo), incluse le visite periodiche, ritenute importanti anche per la prevenzione contro COVID 19.
- Il medico competente collabora con l'azienda e il RLS-RLST alla individuazione e integrazione delle misure di prevenzione da coronavirus e esegnala all'azienda eventuali casi particolari di singoli lavoratori che possono richiedere attenzione.

Il testo integrale del Protocollo di regolamentazione COVID 19 è scaricabile in pdf da questo link

NOTA DI AGGIORNAMENTO: il protocollo è  stato revisionato dalle parti sociali il 24 aprile 2020, vai alla versione aggiornata

Consulta la nostra news più recente sul DPCM n. 6 del 22 marzo 2020 sull'ordine chiusura di molte attività definite non essenziali.

14/03/2020

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