Primo soccorso rete ferroviaria

Interpello n. 2/2016 del 21 marzo 2016


La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha posto un quesito alla Commissione Interpelli riguardante l’interpretazione del Decreto Interministeriale n.19 del 24 gennaio 2011 e nello specifico sulle modalità di applicazione nell'ambito ferroviario delle regole sul primo soccorso aziendale secondo il Decreto Interministeriale n.388 del 15 luglio 2003.
 
La questione nasce a causa della recente riorganizzazione del lavoro nel settore ferroviario che prevede a bordo del treno un solo operatore in grado di guidare il mezzo.
Secondo il DM 19/2011 le imprese ferroviarie hanno il dovere di predisporre piani di intervento e procedure operative in ogni punto della rete ferroviaria con i modi e le tempistiche più rapide ai fini di garantire un soccorso qualificato.
 
La Conferenza delle Regioni e delle Province , in osservanza del di tale decreto, solleva la questione, facendo seguito alle richieste dei sindacati e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, secondo cui “l’assetto organizzativo assunto dagli enti gestori del trasporto ferroviario potrebbe incidere negativamente sulla tempestività dell’intervento di primo soccorso in caso di malore del macchinista”.
 
In sostanza ci si chiede se l’obbligo di prestare un Primo Soccorso celere e immediato sia da intendersi senza poter mettere in discussione il modello che una azienda ha scelto (come nel caso dell’agente unico), oppure è possibile poter mettere in discussione il modello organizzativo stesso dell’azienda se questo può essere causa di notevoli rallentamenti per la prestazione di soccorso cosi come dettata dalla normativa vigente.
 
La Commissione Interpelli risponde al quesito (Interpello n. 2/2016 del 21 marzo 2016) ricordando in primis che il d.lg. n.81/08 prevede l’obbligo da parte del datore di lavoro di aggiornare le misure di sicurezza e la formazione dei lavoratori in base ai cambiamenti organizzativi o strutturali di una azienda. Va inoltre rielaborata la valutazione dei rischi e preso in considerazione che secondo il Comunicato n. 87 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1992 punto 13 il primo soccorso sanitario è da garantire entro gli 8 minuti in area urbana e entro 20 minuti in quelle extra-urbane.
 
Date queste premesse, la Commissione Interpelli pur riconoscendo la libertà del datore di lavoro di organizzare liberamente la sua azienda, ritiene necessario poter mettere in discussione il modello organizzativo scelto, se questo impedisse la garanzia di un intervento veloce ed efficace a favore degli infortunati.
 
Per approfondimenti consulta il testo integrale dell'interpello n. 2/2016.
 
Visita la nostra pagina dedicata alla sicurezza sul lavoro in area QSA del nostro sito.
12/04/2016

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