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APR
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Interpello n. 2/2016 del 21 marzo 2016
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha posto un quesito alla Commissione Interpelli riguardante l’interpretazione del Decreto Interministeriale n.19 del 24 gennaio 2011 e nello specifico sulle modalità di applicazione nell'ambito ferroviario delle regole sul primo soccorso aziendale secondo il Decreto Interministeriale n.388 del 15 luglio 2003.
La
questione nasce a causa della recente riorganizzazione del lavoro nel
settore ferroviario che prevede a bordo del treno un solo operatore
in grado di guidare il mezzo.
Secondo
il DM 19/2011 le imprese ferroviarie hanno il dovere di predisporre
piani di intervento e procedure operative in ogni punto della rete
ferroviaria con i modi e le tempistiche più rapide ai fini di
garantire un soccorso qualificato.
La Conferenza delle Regioni e delle Province , in osservanza del di tale
decreto, solleva la questione, facendo seguito alle richieste dei
sindacati e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
secondo cui “l’assetto organizzativo assunto dagli enti gestori
del trasporto ferroviario potrebbe incidere negativamente sulla
tempestività dell’intervento di primo soccorso in caso di malore
del macchinista”.
In
sostanza ci si chiede se l’obbligo di prestare un Primo Soccorso
celere e immediato sia da intendersi senza poter mettere in
discussione il modello che una azienda ha scelto (come nel caso
dell’agente unico), oppure è possibile poter mettere in
discussione il modello organizzativo stesso dell’azienda se questo
può essere causa di notevoli rallentamenti per la prestazione di
soccorso cosi come dettata dalla normativa vigente.
La Commissione Interpelli risponde al quesito (Interpello n. 2/2016 del
21 marzo 2016) ricordando in primis che il d.lg. n.81/08 prevede
l’obbligo da parte del datore di lavoro di aggiornare le misure di
sicurezza e la formazione dei lavoratori in base ai cambiamenti
organizzativi o strutturali di una azienda. Va inoltre rielaborata la valutazione dei rischi e preso in considerazione che secondo il
Comunicato n. 87 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27
marzo 1992 punto 13 il primo soccorso sanitario è da garantire entro
gli 8 minuti in area urbana e entro 20 minuti in quelle extra-urbane.
Date
queste premesse, la Commissione Interpelli pur riconoscendo la
libertà del datore di lavoro di organizzare liberamente la sua
azienda, ritiene necessario poter mettere in discussione il modello
organizzativo scelto, se questo impedisse la garanzia di un
intervento veloce ed efficace a favore degli infortunati.
Per
approfondimenti consulta il testo integrale dell'interpello n.
2/2016.
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la nostra pagina dedicata alla sicurezza sul lavoro in area QSA del
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12/04/2016
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