Nuovo codice di prevenzione Incendi 2015

Pubblicato in G. U. il D.M. 3 agosto 2015


In seguito a lunghi lavori e numerose riunioni di confronto con le diverse categorie professionali interessate, nasce il nuovo codice di prevenzione Incendi. Il 20 agosto infatti è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 - Suppl. Ord. n. 51 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” .

Il provvedimento, ha lo scopo annunciato di razionalizzare e semplificare l’attuale apparato normativo relativo alla prevenzione incendi, con riferimento alla progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività soggette ai controlli dei VVF. La necessità di avere questo testo unico in una materia così specifica nasce dal fatto che l'attuale corpo normativo prevede numerose norme tecniche, emesse nel corso degli ultimi decenni.
 
La nuova normativa, composta di un unico testo coordinato e un allegato tecnico, si applicherà a molte (non a tutte quindi) delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151.
Per la redazione della norma è stato utilizzato un nuovo approccio metodologico, maggiormente allineato al progresso tecnologico ed agli standard internazionali applicabili, passando quindi dall'attuale sistema “rigido”, basato su regole prescrittive, ad uno più flessibile basato su criteri prestazionali. La sicurezza antincendio si potrà raggiungere quindi attraverso un insieme di soluzioni tecniche maggiormente flessibili, sempre al passo con il progresso tecnologico, e perciò maggiormente aderenti alle esigenze specifiche delle singole attività.
 
Per poter applicare il nuovo Codice di Prevenzione Incendi si dovranno aspettare, come previsto dalla norma stessa, 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale e quindi il 18/11/2015.
Come è strutturato il nuovo codice? In cinque articoli e un solo allegato tecnco, diviso in 4 sezioni.
L’articolato normativo indica le attività cui potrà essere applicata nuova normativa, le modalità di adozione della nuova metodologia, che sarà introdotta comunque in alternativa alle vigenti disposizioni, al fine di introdurre il nuovo approccio con gradualità.

Sintetizziamo di seguito i cinque articoli:
- arti. 1, annuncia che le norme tecniche di prevenzione incendi approvate si possono applicare solamente alle attività previste all'articolo 2 o in alternativa alle disposizioni emanate con appositi Decreti dal Ministero dell'interno, o in relazione a D.Lgs 8/3/2006 n° 139.
- l'art. 2, riguarda nello specifico tutte quelle attività (comma 1) in cui le nuove norme tecniche si applicano e che concerne le fasi di progettazione, realizzazione e l'esercizio delle attività n°:9, 14, da 27 a 40, da 42 a 47, da 50 a 54, 56, 57, 63, 64, 70, 75, e limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili, 76.
- l'art. 3 è dedicato all'impiego dei prodotti antincendio e alle caratteristiche che essi stessi dovranno avere ai fini del loro utilizzo.
- l'art. 4 conferma le attività di monitoraggio da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa, e del Ministero dell'Interno.
Si conclude con l'articolo 5 con le consuete disposizioni finali.
 
L’allegato è suddiviso in quattro sezioni:
- Sezione G "Generalità", ossia i principi fondamentali per la progettazione, applicabili in via generale a tutte le diverse attività;
- Sezione S "Strategia antincendio", elenca le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio, utili al fine di ridurre il rischio di incendio;
- Sezione V "Regole tecniche Verticali", contiene le regole di prevenzione incendi applicabili ad attività specifiche o ad ambiti di esse, in via integrativa o supplementare rispetto a quelle generali di cui alla sezione “Strategia antincendio”. Questa sezione sarà nel tempo aggiornata, con riferimento ad ulteriori attività;
- Sezione M "Metodi", questa sezione descrive le metodologie progettuali applicabili;
 
 
Per le Vostre esigenze di progettazione, visitate la nostra pagina tematica sulla Prevenzione Incendi, all'interno dell'Area Tecnica.-
04/09/2015

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