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SET
News GMT Consulting
Pubblicato in G. U. il D.M. 3 agosto 2015
In
seguito a lunghi
lavori e numerose riunioni di
confronto con
le
diverse
categorie professionali interessate, nasce il nuovo codice di prevenzione Incendi. Il
20 agosto infatti
è stato pubblicato il Decreto
del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015, sulla Gazzetta Ufficiale
n. 192 - Suppl. Ord. n. 51 “Approvazione
di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”
.
Il
provvedimento, ha lo scopo annunciato di razionalizzare e
semplificare l’attuale apparato normativo relativo alla prevenzione
incendi, con riferimento alla progettazione, realizzazione ed
esercizio delle attività soggette ai controlli dei VVF. La
necessità di avere questo testo unico in una materia così specifica
nasce dal fatto che l'attuale corpo normativo prevede numerose norme
tecniche, emesse nel corso degli ultimi decenni.
La
nuova normativa, composta di un unico testo coordinato e un allegato
tecnico, si applicherà a molte (non a tutte quindi) delle attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I
del DPR 1° agosto 2011, n. 151.
Per
la redazione della norma è stato utilizzato un nuovo approccio
metodologico, maggiormente allineato al progresso tecnologico ed agli
standard internazionali applicabili, passando quindi dall'attuale
sistema “rigido”, basato su regole prescrittive, ad uno più
flessibile basato su criteri prestazionali. La sicurezza antincendio
si potrà raggiungere quindi attraverso un insieme di soluzioni
tecniche maggiormente flessibili, sempre al passo con il progresso
tecnologico, e perciò maggiormente aderenti alle esigenze specifiche
delle singole attività.
Per
poter applicare il nuovo Codice di Prevenzione Incendi si dovranno aspettare, come previsto
dalla norma stessa, 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta
ufficiale e quindi il 18/11/2015.
Come
è strutturato il nuovo codice? In cinque articoli e un solo allegato
tecnco, diviso in 4 sezioni.
L’articolato
normativo indica le attività cui potrà essere applicata nuova
normativa, le modalità di adozione della nuova metodologia, che sarà
introdotta comunque in alternativa alle vigenti disposizioni, al fine
di introdurre il nuovo approccio con gradualità.
Sintetizziamo
di seguito i cinque articoli:
-
arti. 1, annuncia che le norme tecniche di prevenzione incendi
approvate si possono applicare solamente alle attività previste
all'articolo 2 o in alternativa alle disposizioni emanate con
appositi Decreti dal Ministero dell'interno, o in relazione a D.Lgs
8/3/2006 n° 139.
-
l'art. 2, riguarda nello specifico tutte quelle attività (comma 1)
in cui le nuove norme tecniche si applicano e che concerne le fasi di
progettazione, realizzazione e l'esercizio delle attività n°:9,
14, da 27 a 40, da 42 a 47, da 50 a 54, 56, 57, 63, 64, 70, 75, e
limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al
ricovero di natanti e aeromobili, 76.
-
l'art. 3 è dedicato all'impiego dei prodotti antincendio e alle
caratteristiche che essi stessi dovranno avere ai fini del loro
utilizzo.
-
l'art. 4 conferma le attività di monitoraggio da parte del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa, e del Ministero dell'Interno.
Si
conclude con l'articolo 5 con le consuete disposizioni finali.
L’allegato è suddiviso in quattro sezioni:
- Sezione G "Generalità", ossia i principi fondamentali per la progettazione, applicabili in via generale a tutte le diverse attività;
- Sezione S "Strategia antincendio", elenca le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio, utili al fine di ridurre il rischio di incendio;
- Sezione V "Regole tecniche Verticali", contiene le regole di prevenzione incendi applicabili ad attività specifiche o ad ambiti di esse, in via integrativa o supplementare rispetto a quelle generali di cui alla sezione “Strategia antincendio”. Questa sezione sarà nel tempo aggiornata, con riferimento ad ulteriori attività;
- Sezione M "Metodi", questa sezione descrive le metodologie progettuali applicabili;
- Sezione G "Generalità", ossia i principi fondamentali per la progettazione, applicabili in via generale a tutte le diverse attività;
- Sezione S "Strategia antincendio", elenca le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio, utili al fine di ridurre il rischio di incendio;
- Sezione V "Regole tecniche Verticali", contiene le regole di prevenzione incendi applicabili ad attività specifiche o ad ambiti di esse, in via integrativa o supplementare rispetto a quelle generali di cui alla sezione “Strategia antincendio”. Questa sezione sarà nel tempo aggiornata, con riferimento ad ulteriori attività;
- Sezione M "Metodi", questa sezione descrive le metodologie progettuali applicabili;
Per
maggiori informazioni scaricate il testo completo del Codice di Prevenzione
Incendi D.M. 3/8/2015
Per
le Vostre esigenze di progettazione, visitate la nostra pagina tematica
sulla Prevenzione Incendi, all'interno dell'Area
Tecnica.-
04/09/2015
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