12
NOV
News GMT Consulting
Risposta all'interpello n° 8/2015
Con I' interpello n° 8 del 2015, pubblicato in data 2 novembre, da
parte della Commissione Interpelli, del Ministero del Lavoro sono stati affrontati due quesiti
che nel corso degli anni hanno destato alcuni dubbi e
interpretazioni difformi.
Ad inoltrare l'istanza di interpello è stata la CISL Nazionale - Confederazione Italiana Sindacati - che si è rivolta alla Commissione
Interpelli, espressamente disciplinata dal D. Lgs. 81/08 art. 12 comma 2,
per una richiesta di parere in riferimento a un doppio quesito
riguardante:
1) la possibilità di effettuare una visita medica al
lavoratore da parte del Medico Competente, anche se non soggetto a
sorveglianza sanitaria;
2) la funzione del Medico
Competente in riferimento al sopralluogo disciplinato
dall'art. 25, e nello specifico sulla possibilità da parte del
Medico stesso di visitare tutti i luoghi della ditta anche con
assenza di lavoratori che svolgono mansioni soggette a sorveglianza
sanitaria.
In risposta al primo quesito, la commissione interpelli sottolinea
che l'articolo 41 comma 2 lettera c) del D.Lgs 81/08 sancisce
espressamente che la visita da parte del medico competente può
avvenire o perché previsto dalla sorveglianza sanitaria con
periodicità stabilita dal Medico in funzione della valutazione dei
rischi, ma anche su richiesta del lavoratore se sussistono per il
Medico, esposizioni professionali a sostanze chimiche, biologiche o
fisiche che possono rilevarsi lesive nel corso degli anni per lo
stato di salute del lavoratore.
Conclude la Commissione in merito al primo quesito, dicendo che un
qualsiasi lavoratore anche se non sottoposto a sorveglianza
sanitaria, può avanzare richiesta di visita, al proprio medico
competente, con l'unico limite che riguarda l'accettazione da parte
del Medico stesso, in relazione alla mansione svolta e al reale
pericolo a cui è esposto.
In merito al secondo quesito, e in ragione a quanto previsto
dall'art. 25 comma 1, che prevede espressamente, l'obbligo di visita
degli ambienti di lavoro con periodicità almeno annuale, da parte
del Medico competente, la Commissione sottolinea
che tale obbligo deve ritenersi esteso a tutti i luoghi che possano
avere rilevanza per la collaborazione che lo stesso Medico Competente
deve offrire al Servizio di Prevenzione e Protezione nell'importante
fase preliminare di valutazione dei rischi.
In
conclusione, sarebbe impossibile effettuare correttamente le attività
del Servizio di Prevenzione e protezione in termini di valutazione
dei rischi, di programmazione di tutti gli interventi formativi e
nello specifico nell'organizzazione del servizio di primo soccorso
senza comprendere, conoscere e valutare con attenzione tutti i luoghi
di lavoro presenti in ogni realtà aziendale.
Per maggiori informazioniscaricate il testo integrale [PDF Adobe Acrobat - 340.63 KB] dell'Interpello.
Per ulteriori informazioni riguardo la sorveglianza sanitaria visitate la sezione FAQ - domande frequenti -
Visitate
la nostra pagina sulla Sicurezza sul lavoro all'interno di Area QSA.
12/11/2015
Tutte le news
Contatta ora GMT per informazioni o preventivi!
Ti rispondiamo entro 24 ore lavorative