Medico Competente, sopralluogo annuale e visite mediche

Risposta all'interpello n° 8/2015


Con I' interpello n° 8 del 2015, pubblicato in data 2 novembre, da parte della Commissione Interpelli, del Ministero del Lavoro sono stati affrontati due quesiti che nel corso degli anni hanno destato alcuni dubbi e interpretazioni difformi.
Ad inoltrare l'istanza di interpello è stata la CISL NazionaleConfederazione Italiana Sindacati - che si è rivolta alla Commissione Interpelli, espressamente disciplinata dal D. Lgs. 81/08 art. 12 comma 2, per una richiesta di parere in riferimento a un doppio quesito riguardante:
 
1) la possibilità di effettuare una visita medica al lavoratore da parte del Medico Competente, anche se non soggetto a sorveglianza sanitaria;
 
2) la funzione del Medico Competente in riferimento al sopralluogo disciplinato dall'art. 25, e nello specifico sulla possibilità da parte del Medico stesso di visitare tutti i luoghi della ditta anche con assenza di lavoratori che svolgono mansioni soggette a sorveglianza sanitaria.
 
In risposta al primo quesito, la commissione interpelli sottolinea che l'articolo 41 comma 2 lettera c) del D.Lgs 81/08 sancisce espressamente che la visita da parte del medico competente può avvenire o perché previsto dalla sorveglianza sanitaria con periodicità stabilita dal Medico in funzione della valutazione dei rischi, ma anche su richiesta del lavoratore se sussistono per il Medico, esposizioni professionali a sostanze chimiche, biologiche o fisiche che possono rilevarsi lesive nel corso degli anni per lo stato di salute del lavoratore.
 
Conclude la Commissione in merito al primo quesito, dicendo che un qualsiasi lavoratore anche se non sottoposto a sorveglianza sanitaria, può avanzare richiesta di visita, al proprio medico competente, con l'unico limite che riguarda l'accettazione da parte del Medico stesso, in relazione alla mansione svolta e al reale pericolo a cui è esposto.
 
In merito al secondo quesito, e in ragione a quanto previsto dall'art. 25 comma 1, che prevede espressamente, l'obbligo di visita degli ambienti di lavoro con periodicità almeno annuale, da parte del Medico competente, la Commissione sottolinea che tale obbligo deve ritenersi esteso a tutti i luoghi che possano avere rilevanza per la collaborazione che lo stesso Medico Competente deve offrire al Servizio di Prevenzione e Protezione nell'importante fase preliminare di valutazione dei rischi.
 
In conclusione, sarebbe impossibile effettuare correttamente le attività del Servizio di Prevenzione e protezione in termini di valutazione dei rischi, di programmazione di tutti gli interventi formativi e nello specifico nell'organizzazione del servizio di primo soccorso senza comprendere, conoscere e valutare con attenzione tutti i luoghi di lavoro presenti in ogni realtà aziendale.
 
Per maggiori informazioniscaricate il testo integrale [PDF Adobe Acrobat - 340.63 KB] dell'Interpello.
 
Per ulteriori informazioni riguardo la sorveglianza sanitaria visitate la sezione FAQ - domande frequenti -
 
Visitate la nostra pagina sulla Sicurezza sul lavoro all'interno di Area QSA.
12/11/2015

Tutte le news

Contatta ora GMT per informazioni o preventivi!

Ti rispondiamo entro 24 ore lavorative

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'