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Cass. Civ. Sez. Lav. n. 17438 del 12/10/2012: condannato al risarcimento l’INAIL.
La sentenza è storica e sarà oggetto
di discussione e dibattiti, poiché è il primo caso di condanna dell’INAIL al
risarcimento per una malattia professionale non tabellata. La Suprema Corte,
pur confermando che per quanto riguarda tali malattie è a carico del lavoratore la prova che la causa sia correlata all'attività di lavoro, afferma che essa deve essere valutata in termini di ragionevole
certezza, intendendosi esclusa la rilevanza di una mera possibilità dell'origine
professionale, potendo invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità.
Rigettando il ricorso dell’Ente
assicurativo, e confermando la sentenza della Corte di Appello di Brescia, è stata
riconosciuta ai campi elettromagnetici, cioè alle radiazioni non ionizzanti
emanate dai telefoni utilizzati per l’attività di lavoro, una relazione
quantomeno concausale con la patologia contratta dal soggetto.
Nella fattispecie, si era in presenza di un uso di telefoni cellulari e
cordless in ambito lavorativo per 5-6 ore al giorno, per un periodo di dodici
anni; il lavoratore appoggiava il telefono all'orecchio sinistro, utilizzando
la mano destra per compiere altre operazioni, quali prendere appunti, ecc.
Il lavoratore in questione ha
contratto una grave forma tumorale, il "neurinoma del Ganglio di
Gasser"' che colpisce i nervi cranici, in particolare quello acustico, e più
di rado, come nel caso specifico, il nervo trigemino, con conseguente
invalidità dell’80%.
La Corte ha affermato che il giudice di
merito deve desumere la natura professionale della malattia, in funzione di un
elevato grado di probabilità che sia collegabile all'ambiente di lavoro, alla tipologia
delle lavorazioni svolte e alla tipologia dei macchinari presenti, alla durata
della prestazione lavorativa, e si sia in assenza di diversi fattori causali extralavorativi,
alternativi o concorrenti.
Quanto all'attendibilità degli studi
scientifici addotti dalla difesa, la loro indipendenza, cioè il non essere stati
cofinanziati dalle stesse aziende produttrici di telefoni cellulari è stato
ritenuto ulteriore fondamento della loro validità.
Visitate la pagina sicurezza e salute sul lavoro 81/08
24/10/2012
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