La Cassazione riconosce caso di malattia professionale da uso di telefoni cellulari

Cass. Civ. Sez. Lav. n. 17438 del 12/10/2012: condannato al risarcimento l’INAIL.

La sentenza è storica e sarà oggetto di discussione e dibattiti, poiché è il primo caso di condanna dell’INAIL al risarcimento per una malattia professionale non tabellata. La Suprema Corte, pur confermando che per quanto riguarda tali malattie è a carico del lavoratore la prova che la causa  sia correlata all'attività di lavoro, afferma che essa deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, intendendosi esclusa la rilevanza di una mera possibilità dell'origine professionale, potendo invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità.
Rigettando il ricorso dell’Ente assicurativo, e confermando la sentenza della Corte di Appello di Brescia, è stata riconosciuta ai campi elettromagnetici, cioè alle radiazioni non ionizzanti emanate dai telefoni utilizzati per l’attività di lavoro, una relazione quantomeno concausale con la patologia contratta dal soggetto.
Nella fattispecie, si era in  presenza di un uso di telefoni cellulari e cordless in ambito lavorativo per 5-6 ore al giorno, per un periodo di dodici anni; il lavoratore appoggiava il telefono all'orecchio sinistro, utilizzando la mano destra per compiere altre operazioni, quali prendere appunti, ecc.
Il lavoratore in questione ha contratto una grave forma tumorale, il "neurinoma del Ganglio di Gasser"' che colpisce i nervi cranici, in particolare quello acustico, e più di rado, come nel caso specifico, il nervo trigemino, con conseguente invalidità dell’80%.
La Corte ha affermato che il giudice di merito deve desumere la natura professionale della malattia, in funzione di un elevato grado di probabilità che sia collegabile all'ambiente di lavoro, alla tipologia delle lavorazioni svolte e alla tipologia dei macchinari presenti, alla durata della prestazione lavorativa, e si sia in assenza di diversi fattori causali extralavorativi, alternativi o concorrenti.
Quanto all'attendibilità degli studi scientifici addotti dalla difesa, la loro indipendenza, cioè il non essere stati cofinanziati dalle stesse aziende produttrici di telefoni cellulari è stato ritenuto ulteriore fondamento della loro validità.
 
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24/10/2012

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