Job's Act, tutela lavoratrici madri

Le modifiche del decreto attuativo n° 80/2015

 
Con la Legge delega 183 del 2014 (c.d. Job's Act), il Governo ha intrapreso una via di modifiche e semplificazioni in diverse discipline, da realizzarsi attraverso una serie di decreti attuativi. Di notevole spicco sinora è stata la fase di riordino di diversi aspetti che riguardano il lavoro, che vanno dalle attività ispettive, alla tutela e alla conciliazione delle esigenze di vita, lavoro e alla cura della persona, si veda a tal proposito la ns. news sull'argomento.
 
Un tema che merita particolare approfondimento è quello che riguarda tutte le misure che bisogna mettere in campo per la tutela della maternità e della conciliazione casa-lavoro. Con il Decreto Legislativo 15/06/2015, n°80 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/06/2015, norma attuativa appunto del Job's Act, sono state apportate delle modifiche che vanno dal diritto di corresponsione economica in casi ben precisi, al prolungamento dell'assenza dall'attività lavorativa, al congedo di paternità nei casi di adozione e affidamento.
 
Segnaliamo per sommi capi le novità più significative:
 
- L'indennità di maternità sarà pagata anche nei casi di risoluzione del contratto di lavoro tra le parti, per i seguenti motivi: giusta causa dovuta ad una grave colpa in capo alla lavoratrice o nel caso di chiusura dell'azienda, che si verificasse durante i periodi di congedo di maternità.
 
- Nel caso di ricovero del nascituro in una struttura sia essa privata o pubblica, la neo mamma ha diritto di chiedere, la sospensione del congedo di maternità e di usufruire nuovamente del congedo dalla data immediatamente successiva alle dimissioni del figlio dal nosocomio.
 
Per poter usufruire della nuova modifica apportata dalla normativa dovranno essere sempre verificate due importanti circostanze.
 
1) che non ci siano controindicazioni di incompatibilità con la salute nella ripresa dell'attività lavorativa, si veda a tal proposito il nuovo testo unico 151/2001 nella quale è stato inserito un nuovo articolo il 16-bis. Le Indicazioni valutate in fase di analisi del rischio e convalidate da certificato da parte del Medico.
 
2) la madre può avvalersi di questa nuova modifica una sola volta per ogni figlio.
 
E' di fondamentale importanza ricordarsi che la valutazione del rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, prevista dall'articolo 11 del D. Lgs n° 151/2011 dovrà sempre avvenirecontestualmente alla valutazione dei rischi generali fatti per l'azienda, e inserita-allegata al DVR, Documento di Valutazione dei Rischi.
Obbligo in capo al Datore di Lavoro è quello formare e informare, ancor prima che la lavoratrice annunci all'azienda il suo stato di gravidanza, i diritti e i doveri previsti dalla normativa specifica in questione.
Solo in questo modo si lavorerà nel rispetto della normativa, e potranno mettere in campo tutti gli interventi necessari all'abbattimento del rischio alla fonte, in questo importantissimo momento della vita di una donna lavoratrice.
 
Per maggiori informazioni scaricate il testo del decreto [PDF Adobe Acrobat - 143.53 KB]
 
 
Visitate la nostra pagina sulla sicurezza sul lavoro, in Area QSA.
09/07/2015

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