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GIU
News GMT Consulting
La Commissione risponde sulle autorizzazioni ex Art. 65 T.U.
Sono moltissimi i casi in cui i
lavoratori, specialmente nella Regione Lombardia ma non solo, svolgono
la propria attività di lavoro in locali situati in ai piani
seminterrati e/o sotterranei.
Per cercare di fare chiarezza sulla
possibilità o meno di adibire lavoratori in questi luoghi
“particolari”, e prima di arrivare alla risposta della Commissione
Interpelli, bisogna comprendere al meglio quanto espresso
dall'articolo 65 del D.Lgs 81/08 e s.m.i..
Stando a quanto sancito dal primo
comma del medesimo art.65 esiste un divieto in capo al Datore di
lavoro di destinare detti locali chiusi allo svolgimento delle
attività lavorative. I commi successivi però, parliamo del 2° e del
3°, evidenziano come sia possibile adibire a luoghi di lavoro, i su
menzionati ambienti, in deroga a quanto definito nel primo comma a
patto che il DL lo faccia per particolari esigenze tecniche,
garantendo però un'adeguata illuminazione e un adeguato ricambio
d'aria (anche tramite respirazione forzata o metodiche simili).
Nel corso degli anni diversi organi,
come i Tribunali Penali, e le diverse
Normative sull'edilizia scolastica che si sono susseguite, hanno dato diverse definizioni sugli ambienti interrati o seminterrati.
In riferimento proprio ai commi 2, 3,
L'Ordine Nazionale degli Ingegneri si è rivolto alla Commissione
Interpelli per la conferma riguardante la permanenza dei lavoratori
per l'intera durata della giornata lavorativa.
Il
primo aspetto di notevole importanza è quanto stabilito dall'art. 65
comma 3 ovvero la facoltà in capo all'organo di vigilanza di
consentire l'uso dei locali “senza finestre” anche per altre
attività lavorative non necessariamente caratterizzate da esigenze
tecniche (si veda il comma 2 dell' D.Lsg 81/08), a patto che le
lavorazioni non diano luogo per nessun motivo ad emissioni di agenti
nocivi, rispettando in pieno il comma 2 e tutelando sempre il bene
primario ovvero la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Ricordiamo poi l'indispensabile valutazione del rischio derivante dal gas naturale Radon, pericoloso cancerogeno, per cui la ASL Milano ad esempio chiede sempre, anche in deroga alle linee guida nazionali, la campagna di misurazione, per qualsiasi seminterrato per cui si intenda chiedere l'autorizzazione all'utilizzo come ambiente di lavoro, ai sensi dell'art. 65 del T.U.
Andiamo all'interpello 5 del
2015:
Il provvedimento di
autorizzazione all'utilizzo dei locali sotterranei deve essere
motivato in ordine a quanto previsto al comma 3 che impone che le
lavorazioni non diano per nessun motivo e in nessuna quantità
emissioni di agenti nocivi e la verifica imprescindibile delle
condizioni di corretta aerazione, illuminazione e temperatura.
In
riferimento all'orario di lavoro, precisa la commissione interpelli
che lo stesso “deve
trovare una concreta e determinata motivazione collegata alle
esigenze imposte dalla normativa”.
Per maggiori informazioni
scaricate il testo integrale dell'Interpello [PDF Adobe Acrobat - 252.42 KB]
Aggiornamento del 28/5/15: pubblicato il testo aggiornato del D.lgs. 81/08 con le modifiche!
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30/06/2015
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