Interpello n. 5/2018 salute e sicurezza trasporto ferroviario

Quesito su unico macchinista per attività di vigilanza e corretto utilizzo dispositivo omologato alla locomotiva


 La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto al quesito posto dalla FerCargo in relazione alla sicurezza in ambito ferroviario.

L’Interpello n. 5/2018, in relazione all’articolo 12 del D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, da risposta ai quesiti relativi:
“[...] al modulo di condotta per i treni merci sul territorio italiano ad un solo macchinista in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’attività di vigilanza”;
all’utilizzo “del dispositivo vigilante e più in generale in merito alla correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo omologato unitamente alla locomotiva stessa (se utilizzata dai macchinisti nel rispetto dei turni previsti dal DLGS. 23 dicembre 2010 n. 264) in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio dell’attività di vigilanza”. 
La Commissione indica che in relazione al primo quesito si è già espressa con l’interpello n. 2 del 21 marzo 2016, rispondendo in tal data al quesito avanzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
Per la risposta al primo quesito posto da FerCargo si rimanda dunque all’Interpello n. 2/2016 sopra citato.

La Commissione, per il secondo punto, precisa di non potersi esprimere sulla necessità di “utilizzo del dispositivo vigilante” (strumento di controllo dell’attività del macchinista” nel Regolamento UE 1302/2014 relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri” del sistema ferroviario dell’Unione europea) in quanto, indipendentemente dalla tipologia del dispositivo, la Commissione per gli interpelli è tenuta ad esprimersi esclusivamente suquesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Per avere indicazioni sulla correttezza di utilizzo di qualsivoglia dispositivo vigilante omologato unitamente alla locomotiva, la Commissione precisa che il DDL è tenuto a valutare impatto si salute e sicurezza dei lavoratori, art. 17 e art. 28 D.lgs. 81/08, anche se il dispositivo risulti conforme agli standard europei-nazionali.

La Commissione evidenzia anche l’art. 15 comma 1, lettera d) del richiamato decreto legislativoove tra le misure generali di salute e sicurezza a carico del datore di lavoro vi è “il rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”.
Nella valutazione dei rischi, il DDL, dovrà dunque porre tutte le misure tecnologicamente adottabili per eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore, con particolare precisazione su effetti del lavoro monotono e ripetitivo.

10/07/2018

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