Interpello 8/2019 salute e sicurezza lavoro D.lgs. 81-08

Medico competente del lavoro obblighi trasmissione dati sanitari sorveglianza sanitaria modello 3B


Medico sicurezza lavoro GMT Ultimo quesito posto alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, art.12 decreto legislativo 81/08, anno 2019 dall’Associazione sindacale CIMO - Sindacato dei medici, interpello n. 8/2019.

L’Associazione CIMO si pone alla Commissione con la richiesta di formulare indicazioni rispetto agli adempimenti obbligatori di trasmissione dei dati sanitari recanti la sorveglianza sanitaria svolta dal Medico Competente durante l’anno, nella fattispecie è stato richiesto:

  1. “a quale Medico Competente spetta la comunicazione dei dati di cui detto in precedenza nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno e, comunque, prima della data di scadenza dell’invio (31 marzo)”,
  2. “l’invio dei dati deve essere effettuato anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria”,

Facente riferimento all’art. 40, comma 1, del  suddetto decreto legislativo (9 aprile 2008 n. 81).
 
In risposta al primo quesito, la Commissione riferisce le indicazioni che sono state date a carattere operativo da parte dell’INAIL, riportandone il citato testo: “L’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo”.

In riferimento al secondo quesito, sull’invio dei dati nonostante non vi è stata effettuata alcuna attività da parte del medico competente del lavoro, la Commissione espone che sulla base dell’interpretazione letterale dell’art.40, comma 1, del decreto legislativo 81/2008, l’obbligo rimane tale anche nel caso in cui non  vi è stata effettuata sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento, questo anche in considerazione del fatto che il modello 3B richiede anche l’inserimento di ulteriori informazioni generali. Questo come anche ribadito dall’INAIL, il quale si è già espresso evidenziando che: “anche nel caso di non effettuazione di visite mediche nell’anno, vige l’obbligo di invio dei dati inerenti l’esposizione ai rischi lavorativi specifici”.

Vi rimandiamo al documento dell’interpello 8/2019.

Si ricorda che GMT Consulting tra i servizi sicurezza lavoro del D.lgs. 81/08 svolge il servizio di gestione della sorveglianza sanitaria ponendosi come referente unico nel servizio di Medico Competente, sia per le PMI che per realtà più strutturate a unità locali multiple, grazie alla propria fitta rete di Medici del lavoro che coprono l’intero territorio nazionale.

Maggiori informazioni alla sezione GMT dedicata: Servizio Medico Competente D.lgs. 81/08.

Visiona la nostra nuova news riguardo la proroga degli obblighi amministrativi per la proroga data di invio Allegato 3B per l'anno 2020 causa emergenza Covid-19.

07/01/2020

Tutte le news

Contatta ora GMT per informazioni o preventivi!

Ti rispondiamo entro 24 ore lavorative

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'