Guida INAIL RTV V.4 prevenzione incendi per attività di ufficio

Il nuovo documento INAIL approfondisce la Regola Tecnica Verticale V.4 del Codice Prevenzione Incendi

Guida INAIL RTV V.4 prevenzione incendi per attività di ufficioIl nuovo documento INAIL si focalizza sulle regole tecniche verticali (sezione V) del Codice Prevenzioni Incendi, nello specifico si concentra su quelle regole normative dedicate alle attività di ufficio.
Il nuovo documento dell'INAIL ha la necessità di mettere in chiaro le normative antincendio dedicate alle attività di ufficio, in particolare per la progettazione della sicurezza antincendio che è sancita dal DPR 1 agosto 2011 n. 151 e per quanto concerne i luoghi di lavoro deve asservire al d.lgs. 81/2008.

Va considerato che, per tutte quelle attività che sono oggetto di controllo da parte dell'autorità dei Vigili del Fuoco, la progettazione della sicurezza antincendio si fonda su un'analisi del rischio e segue un approccio prescrittivo oppure prestazionale.

Prevenzione incendi attività uffici approccio prescrittivo e prestazionale

La progettazione della sicurezza antincendio segue due diversi approcci; quello prescrittivo e quello prestazionale.

L'approccio prescrittivo si basa su una progettazione definita passiva del progettista, in quanto il professionista applica le regole senza flessibilità e spazi di manovra, basando il proprio studio di progettazione solo sulle normative in vigore.

Tuttavia l'approccio prestazionale basa lo studio dell’evoluzione dinamica dell’incendio e sulla previsione scientifica della prestazione della struttura progettata dal professionista, avvalendosi di preziosissimi ed elaborati modelli di calcolo.
La metodologia prestazionale per la progettazione della sicurezza antincendio viene considerata dinamica e flessibile, perché sfrutta soluzioni tecniche adattabili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle singole attività oggetto di studio.

Quest'ultimo approccio viene valutato positivamente anche dal Codice di prevenzioni incendi del Decreto Ministeriale del 3 agosto 2015, perché garanzia di un elevato standard di sicurezza, infatti si fonda su studi dinamici e flessibili, differentemente dall'approccio prescrittivo.

Risultando l'approccio migliore per la sicurezza e progettazione della prevenzione incendi, il corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha intuito la necessità di aggiornare il Codice implementando al suo interno ulteriori Regole Tecniche Verticali (RTV), definite Sezione V.

Di seguito le Regole Tecniche Verticali delle Sezioni V erano 

  • V.1 aree a rischio specifico;
  • V.2 aree a rischio per atmosfere esplosive;
  • V.3 vani degli ascensori;
  • successivamente con il D.M. 8 giugno 2016 viene introdotta la V.4, prevenzione incendi per attività di ufficio;
  • nel corso degli anni verranno introdotte ulteriori RTV e molte altre sono in fase di progettazione.

La Regola Tecnica Verticale V.4 del Codice di prevenzione incendi”, si sofferma in particolare sulla RTV V.4 riferendosi al D.M. 8 giugno 2016, dal titolo “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio” e al D.M. del 14 febbraio 2020 “Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015".

Prevenzione incendi attività di ufficio, le novità normative in vigore nel 2022

Il D.M. 12 aprile 2019 ha posto fine al “doppio approccio” per le attività soggette a controlli da parte dei VV.F. e non dotate di regola tecnica verticale, quindi il progettista deve esclusivamente utilizzare come modello di riferimento il Codice di Prevenzione Incendi.
Eccezion fatta per gli uffici, in quanto questo doppio approccio rimane in vigore per tutte quelle attività con una regola tecnica verticale tradizionale ancora vigente.
Gli uffici appunto entrano in questa categoria di doppio binario, perché:

  • possibile applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 22 febbraio 2006 (uffici con 25+ persone), quest'ultimo classifica gli uffici in 5 tipologie in funzione del numero di persone presenti;
  • possibile applicare il Codice di Prevenzione Incendi, integrato dalla nuova RTV d.m. 8 giugno 2016 e s.m.i. (uffici con 300+ persone), quest'ultimo classifica gli uffici in base al numero occupanti, massima quota dei piani, destinazione d'uso aree.

Conciò il progettista deve scegliere quale "binario" intraprendere e deve rispettarlo complessivamente senza fare riferimento all'altro approccio.

Prevenzione incendi attività di ufficio: caso studio di INAIL vantaggi e svantaggi approccio prescrittivo e prestazionale

Il caso studio messo in mostra da INAIL stessa, serve per evidenziare i rispettivi vantaggi e svantaggi dei due approcci descritti nel nostro articolo.
Nel documento si evince che Il risultato emerso dal caso studio dimostra come l’utilizzo tradizionale comporta un approccio più restrittivo.

l'INAIL infine cita che “L’approccio tradizionale, secondo la RTV di cui al d.m. 22 febbraio 2006, obbliga il progettista verso soluzioni che richiedono necessariamente il ricorso all’istituto della deroga in relazione al cap. 6 “Misure per l’evacuazione in caso di emergenza”. Viceversa, in relazione alla misura S.4 Esodo, con il Codice, seppur adottando una soluzione alternativa, la misura antincendio in questione è risolta con relativa speditezza, seppur ricorrendo a competenze professionali più elevate ed a scelte con conseguente maggiore profilo di responsabilità”.

Per consultare il documento INAIL accedere da questo link.

Per appronfondire altri argomenti inerenti al tema prevenzione incendi come la nuova progettazione antincendio nei luoghi di lavoro accedere da questo link.

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28/11/2022

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