DPCM 13 ottobre 2020 Covid misure informazione e prevenzione

Disposizioni anti contagio comunità attività produttive industriali e commerciali dal 14 ottobre 2020 Italia

DPCM Covid Italia 13 ottobre 2020 Ultimo DPCM del 13 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

IL DPCM del 13 ottobre è in vigore su tutto il territorio nazionale da oggi, 14 ottobre 2020.

All’Art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Queste disposizioni sono derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico (art. 2 ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile).

Obbligo di mantenere distanza di sicurezza interpersonale, di almeno un metro.

Ed obbligo di uso mascherina, come già disposto dal Decreto legge 7 ottobre 2020 Covid .
A questo proposito possono essere utilizzate mascherine di comunità, monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato con forma e aderenza adeguate a coprire dal mento al di sopra del naso.

All’Art. 2 del DPCM vengono definite le “misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”.

In ambito nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali (fatto salvo quanto previsto dall'Art.1) rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione misure per il contrasto e contenimento della diffusione del nuovo coronavirus negli ambienti di lavoro e per i cantieri, entrambi i protocolli del 24 aprile, e il protocollo condiviso di regolamentazione contenimento diffusione Covid nel settore trasporto e logistica del 20 marzo 2020.

All’Art. 3 misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, tra queste :

  1. indicazioni per il personale sanitario, il quale " si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute";

  2. viene raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria come all'allegato 19; per i servizi educativi, uffici delle pubbliche amministrazioni ambienti aperti al pubblico; e viene richiesto a sindaci e associazioni di categoria anche presso gli esercizi commerciali del suddetto allegato 19;

  3. pubbliche amministrazioni, aree di accesso strutture del servizio sanitario e in tutti i locali aperti al pubblico, vengono tenute le disposizioni (di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1) con messa a disposizione di addetti, utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

  4. aziende di trasporto pubblico, anche a lunga percorrenza, adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi che devono essere ripetuti a cadenza ravvicinata.

Le disposizioni si applicano dal 14 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 ,e permangono efficaci fino al 13 novembre 2020. Fatti salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni.

Per la visione integrale del DPCM del 13 ottobre 2020 si rimanda al testo in Gazzetta Ufficiale :
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

14/10/2020

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