Decreto-Legge Clima n. 111 del 14 ottobre 2019

Misure urgenti per il rispetto obblighi direttiva 2008/50/CE e proroga termine Legge n. 229


Decreto_legge Clima Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 111, 14 ottobre 2019, “Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.

Le misure urgenti fanno capo alla definizione di una politica strategica nazionale per contrastare i cambiamenti climatici e ottenere un conseguente miglioramento della qualità dell'aria. La suddetta politica mira ad una serie di interventi multilivello con lo scopo di coinvolgere tutti gli attori responsabili.

Il Decreto-Legge n. 111 si suddivide in:
  • art. 1 - Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria.
  • art. 2 - Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane; a tal proposito ideato il “buono mobilità” destinato ai cittadini, e fondo per finanziare progetti di creazione, prolungamento, ammodernamento di corsie preferenziali di trasporto pubblico locale, per gli anni 2020 e 2021.
  • art. 3 - Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile; ove per i comuni con particolari livelli di inquinamento è stato stanziato un fondo, per realizzazioni o implementazioni di trasporto scolastico dei bambini della scuola dell’infanzia attraverso mezzi di trasporto ibridi elettrici o non inferiori a euro 6;
  • art. 4 - Azioni per la riforestazione; a tal proposito si fa riferimento al fondo per gli anni 2020 e 2021 fine a finanziare un programma sperimentale di creazione di foreste urbane e periurbane nelle città metropolitane.
  • art. 5 - Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d’infrazione in materia ambientale.
  • art. 6 - Pubblicità dei dati ambientali.
  • art. 7 - Misure per l’incentivazione di prodotti sfusi o alla spina; stanziato un fondo per gli anni 2020 e 2021 per finanziare gli esercenti che attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi o alla spina, alimentari e detergenti, con il fine di ridurre la produzione dei rifiuti.
  • art. 8 - Proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
  • art. 9 - Entrata in vigore; conversione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione avvenuta il 14 ottobre 2019.

Si rimanda al testo integrale in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge n.111 del 14 ottobre 2019.

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17/10/2019

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