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SET
News GMT Consulting
Indirizzata agli organi di vigilanza e agli enti di formazione accreditati
La Regione emana una
circolare contenente “prime indicazioni”
in ordine all’applicazione degli Accordi Stato – Regioni per la formazione di
Datori di Lavoro – RSPP e lavoratori, dirigenti e preposti.
Il documento fa
riferimento agli accordi del 21 dicembre 2011, e a quello “interpretativo del
25 luglio 2012, ritenendo di dover fornire ulteriori “specifici chiarimenti” utili ad una “corretta pianificazione dei corsi da parte delle aziende e di una
giusta sorveglianza” da parte delle ASL.
La circolare pare avere
il fine primario di “sostenere” gli Enti Bilaterali e Organismi Paritetici,
sottolineandone l’importanza dei relativi ruoli, sottolineando la sussistenza
dell’obbligo di consultazione in capo al Datore di Lavoro in merito alla
pianificazione di progetti formativi, anche “qualora l’impresa presso cui opera il lavoratore, non sia iscritta
presso associazioni di categoria”, e fornendo un elenco di tutti gli
organismi ed enti della Regione, completo di relativi recapiti.
Non si è ritenuto
invece di sottolineare quanto già era chiaro dal D.lgs 81/08, dagli accordi del
21 dicembre 2011, e ribadito dall’accordo interpretativo del 25 luglio 2012, in
merito al fatto che non vi è alcun obbligo di effettuare la formazione per
mezzo dei suddetti soggetti, né di adeguarsi alle eventuali osservazioni che
essi dovessero formulare a seguito della comunicazione eseguita dal Datore di Lavoro,osservazioni di cui occorre unicamente “tenere conto”. Nemmeno si è accennato
al fatto che la violazione dell’obbligo di comunicazione non è in alcun modo
sanzionata dalla Legge, informazione che riteniamo invece sempre utile
ricordare.
La circolare si
sofferma sull’importanza di conservare tutta la documentazione inerente i
corsi, da esibire in occasione di eventuali controlli da parte degli organi di
vigilanza, e include dei modelli da utilizzare per gli attestati, specificando
anche il tipo di carta e il colore (bianco) in cui dovranno essere stampati.
Questi ultimi riportano ovviamente tutti i contenuti indicati negli accordi del
2011, e la circolare precisa che quelli relativi ai corsi lavoratori, dirigenti
e preposti non dovranno recare alcun logo regionale, né alcun tipo di
riferimento ad Enti od Organismi eventualmente interpellati o all’effettuazione
della comunicazione stessa.
Il documento è
indirizzato, oltre che alle ASL, ai soli enti di formazione accreditati presso
la Regione, nei confronti dei quali essa è da ritenersi vincolante, in
particolare per quanto riguarda i modelli degli attestati. Appare chiaro che
potendo la formazione lavoratori, dirigenti e preposti essere effettuata anche da
altri soggetti non accreditati (chiamati nella circolare “legittimati”, cioè
consentiti dalla Legge) fra cui le imprese stesse, questi saranno tenuti al
rispetto di tutte le indicazioni contenute nei citati accordi Stato -Regioni, ma
non all’utilizzo del modello specifico della circolare, restando libero l’aspetto
“estetico” degli stessi.
Per approfondimenti
rimandiamo alla nostra news relativa all’accordo del 2011 e a quella sullelinee interpretative della stessa Conferenza Stato – Regioni, emanate con l’accordo
del 25/7/2012.
Scarica il testo
integrale della Circolare Regione Lombardia n° 7 del 17 settembre 2012 sulla
formazione sicurezza, in formato PDF.
Visita la nostra pagina
sulla formazione sicurezza lavoratori.
17/09/2012
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