Circolare Regione Lombardia sulla formazione sicurezza lavoratori e D.L.

Indirizzata agli organi di vigilanza e agli enti di formazione accreditati

La Regione emana una circolare contenente “prime indicazioni” in ordine all’applicazione degli Accordi Stato – Regioni per la formazione di Datori di Lavoro – RSPP e lavoratori, dirigenti e preposti.
Il documento fa riferimento agli accordi del 21 dicembre 2011, e a quello “interpretativo del 25 luglio 2012, ritenendo di dover fornire ulteriori “specifici chiarimenti” utili ad una “corretta pianificazione dei corsi da parte delle aziende e di una giusta sorveglianza” da parte delle ASL.
La circolare pare avere il fine primario di “sostenere” gli Enti Bilaterali e Organismi Paritetici, sottolineandone l’importanza dei relativi ruoli, sottolineando la sussistenza dell’obbligo di consultazione in capo al Datore di Lavoro in merito alla pianificazione di progetti formativi, anche “qualora l’impresa presso cui opera il lavoratore, non sia iscritta presso associazioni di categoria”, e fornendo un elenco di tutti gli organismi ed enti della Regione, completo di relativi recapiti.
Non si è ritenuto invece di sottolineare quanto già era chiaro dal D.lgs 81/08, dagli accordi del 21 dicembre 2011, e ribadito dall’accordo interpretativo del 25 luglio 2012, in merito al fatto che non vi è alcun obbligo di effettuare la formazione per mezzo dei suddetti soggetti, né di adeguarsi alle eventuali osservazioni che essi dovessero formulare a seguito della comunicazione eseguita dal Datore di Lavoro,osservazioni di cui occorre unicamente “tenere conto”. Nemmeno si è accennato al fatto che la violazione dell’obbligo di comunicazione non è in alcun modo sanzionata dalla Legge, informazione che riteniamo invece sempre utile ricordare.
La circolare si sofferma sull’importanza di conservare tutta la documentazione inerente i corsi, da esibire in occasione di eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza, e include dei modelli da utilizzare per gli attestati, specificando anche il tipo di carta e il colore (bianco) in cui dovranno essere stampati. Questi ultimi riportano ovviamente tutti i contenuti indicati negli accordi del 2011, e la circolare precisa che quelli relativi ai corsi lavoratori, dirigenti e preposti non dovranno recare alcun logo regionale, né alcun tipo di riferimento ad Enti od Organismi eventualmente interpellati o all’effettuazione della comunicazione stessa.
Il documento è indirizzato, oltre che alle ASL, ai soli enti di formazione accreditati presso la Regione, nei confronti dei quali essa è da ritenersi vincolante, in particolare per quanto riguarda i modelli degli attestati. Appare chiaro che potendo la formazione lavoratori, dirigenti e preposti essere effettuata anche da altri soggetti non accreditati (chiamati nella circolare “legittimati”, cioè consentiti dalla Legge) fra cui le imprese stesse, questi saranno tenuti al rispetto di tutte le indicazioni contenute nei citati accordi Stato -Regioni, ma non all’utilizzo del modello specifico della circolare, restando libero l’aspetto “estetico” degli stessi.
Per approfondimenti rimandiamo alla nostra news relativa all’accordo del 2011 e a quella sullelinee interpretative della stessa Conferenza Stato – Regioni, emanate con l’accordo del 25/7/2012.
Scarica il testo integrale della Circolare Regione Lombardia n° 7 del 17 settembre 2012 sulla formazione sicurezza, in formato PDF.
Visita la nostra pagina sulla formazione sicurezza lavoratori.
17/09/2012

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