Circolare Ministero della Salute su nuovo protocollo per riammissione al lavoro del personale che è stato positivo a Covid-19

Rientro in azienda dopo assenza per malattia Sars-Cov-2 lavoratore che ha riscontrato sintomi gravi ed è stato ricoverato, sintomatico, asintomatico, positivo a lungo termine e contatto stretto asintomatico

Lavoratore positivo al Covid modalità per il rientro in azienda dopo la negativizzazione Modalità di rientro in azienda per il lavoratore che ha contratto l'infezione da Covid-19.

Nella circolare del Ministero della Salute, numero 15127, del 12 Aprile 2021 vengono chiarite le "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata".

Con riferimeto al nuovo Protocollo condiviso con le parti sociali del 6 Aprile, Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, vengono identificati cinque scenari ove è possibile individuare per casistica il rientro in azienda dei lavoratori che sono stati:

  1. positivi con sintomi gravi e ricovero
  2. positivi sintomatici
  3. positivi asintomatici
  4. positivi a lungo termine
  5. contatti stretti asintomatici

Per il reintegro del lavoratore nel luogo di lavoro, dopo aver contratto il Sars-Cov-2, vi è da individuare la gravità dell'infezione accusata. A tal proposito riportiamo le indicazione del Ministero della Salute riferite alle ultime normative in atto:

  • Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
    Per le persone che si sono ammalate e hanno manifestato polmonite o infezione respiratoria acuta grave, potrebbero riscontrare una ridotta capacità polmonare a seguito della con una possibile necessità di fisioterapia respiratoria.
    Per i soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, potendo continuare ad accusare disturbi rilevanti, si necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.
    Nei casi in cui il lavoratore sia stato ricoverato in struttura ospedaliera, ai fini di verificare l'idoneità alla mansione, il medico competente previa certificazione di avvenuta negativizzazione effettua la visita medica prevista dall’art.41 c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i, ossia a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi che viene effettuata per valutare profili specifici di rischiosità indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

  • Lavoratori positivi sintomatici
    I lavoratori che presentano sintomi di malattia diversi dai "Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero" possono rientrare a lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, avendo effettuato un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.

  • Lavoratori positivi asintomatici
    I soggetti che sono risultati positivi al SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutta la durata del contagio possono riprendere regolare servizio in azienda dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo.


I Lavoratori positivi sintomatici e positivi asintomatici, per il reintegro lavorativo, inviaano anche in modalità telematica al datore di lavoro con il tramite del medico competente la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

"I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate."

  • Lavoratori positivi a lungo termine 
    Le persone che continuano a risultare positive al SARS-CoV-2 mediante il test molecolare ma che non presentano sintomi da almeno una settimana, ad "eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione", possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. 
    Ai fini del loro reintegro lavorativo, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno potranno essere riammessi a lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Il lavoratore dovrà inviare il referto anche in modalità telematica al datore di lavoro per il tramite del medico competente.
    Per il periodo tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, se il lavoratore non può svolgere la mansione lavorativa in modalità agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

  • Lavoratore contatto stretto asintomatico
    Nel caso di contatto stretto di un caso positivo il lavoratore deve informare il proprio medico curante che rilascia la certificazione medica di malattia, a meno che il lavoratore possa essere posto in modalità di smart working.
    Dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo, per essere riammesso presso il luogo di lavoro, il lavoratore deve sottoporsi al tampone molecolare o antigenico. Il certificato di negativizzazione è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica, o dal laboratorio, al lavoratore che informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente.

Circolare Ministero della Salute del 12 Aprile 2021: Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

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