Dubbi sulla durata della proroga per l’autocertificazione della valutazione dei rischi

Incertezza fra 4 maggio, 31 maggio, e 30 giugno 2013

Il testo riscritto del comma 5 dell'art. 29 D.lgs. 81/08, così come modificato, da ultimo, dalla Legge di stabilità 2013, e anche così come viene presentato nella nota pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro, sembrava indicare chiaramente la modifica del termine del 31/12/12 con la nuova data del 30/6/2013.
A poco più di due settimane dalla pubblicazione in G.U. della suddetta Legge di stabilità, sta cominciando a circolare un’interpretazione restrittiva del testo – piuttosto infelice e contorto invero - della norma modificata “…..Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare….”
Il Decreto Interministeriale in questione è quello del 30 novembre 2012, pubblicato in G.U. il 6 dicembre 2012, e indicante all’articolo 2 c.1 il termine di 60 gg per l’entrata in vigore… quindi il 4 febbraio 2013.
La scadenza del terzo mese successivo è, secondo alcuni il 4 maggio (tre mesi intesi come 90 giorni quindi) secondo altri il 31 maggio, avendo usato appunto il Legislatore quelle parole (terzo mese successivo) invece di 90 giorni.
Si dice che l’intenzione del Legislatore fosse quella di indicare effettivamente il 30 giugno come termine ultimo, il che pare ragionevole anche considerando che alla data di pubblicazione della Legge di stabilità, il Legislatore sapeva bene che l’entrata in vigore del DM sarebbe stata il 4 febbraio, quindi perché indicare “e comunque entro il 30 giugno”?
Certamente non un bell’esempio di chiarezza normativa e semplificazione, la strada da fare è ancora molta sotto questo aspetto. Attendiamo l’ennesimo chiarimento.
18/01/2013

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