Videosorveglianza negli ambienti di lavoro

DOMANDA: "È' possibile installare un impianto di videosorveglianza con telecamere in un ambiente dove si trovano postazioni di lavoro? quali sono le regole e procedure da rispettare, e le sanzioni in caso di irregolaritá? Infine, è possibile regolarizzare un impianto già esistente?"

Videosorveglianza negli ambienti di lavoro L'installazione di telecamere in azienda è possibile solo a determinate condizioni, e nel rispetto assoluto delle norme che regolano questa "delicata" materia, cioè lo statuto dei lavoratori (L.20/5/70 n° 300), e il Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR con tutte le sue numerose modifiche ed integrazioni.

La L. 300/70, all'art. 4 dapprima vieta con il primo comma, l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori’, e al secondo comma consente l'utilizzo di tali impianti per finalità di sicurezza o produttive, anche se di fatto potrebbero permettere un controllo a distanza dei lavoratori, ma solo previo accordo sindacale interno, o in alternativa, se ricorrono determinate circostanze, su autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro (autorizzazione DPL per la videosorveglianza).

E’ bene considerare che giurisprudenza ormai ultra-consolidata ritiene sufficiente per la configurazione dell’illecito già la semplice installazione dell’impianto, anche dimostrando che lo stesso non è in grado di funzionare, inoltre l’ambito considerato non è quello della vera e propria attività di lavoro in senso stretto, ma essa è intesa nel modo più ampio.

Oltre a quanto sopra, tutto il sistema deve essere utilizzato e gestito nel pieno rispetto delle norme del Regolamento UE n. 2016/679 e delle sue integrazioni, fra cui principalmente normative di dettaglio specifiche per la videosorveglianza e regolamenti di sicurezza emanati dall'Autorità Garante Italiana.

Le conseguenze vanno dalla non utilizzabilità (nullità assoluta) del materiale eventualmente raccolto illegittimamente (es. filmato che dimostra il furto da parte di un lavoratore ai danni dell’azienda), all’esposizione ad un’azione ex art. 28 dello statuto lavoratori (condotta antisindacale) da parte di una organizzazione sindacale territoriale, un vasto catalogo di sanzioni penali di carattere detentivo e pecuniario, per finire con la pubblicazione integrale di eventuali provvedimenti contro l’impresa, con tanto di nome della stessa bene in evidenza, con conseguente danno di immagine.
 
A ciò si aggiunge naturalmente il risarcimento degli eventuali danni anche solo morali provocati.

E' possibile regolarizzare un impianto di videosorveglianza installato in assenza di una piena conformità alle citate normative, o successivamente modificato senza rispettare le dovute procedure. Conviene farlo al più presto possibile, anche se al momento non è contestato da alcuno, per rimuovere la situazione irregolare rapidamente, agendo con la massima perizia e cautela al fine di prevenire le possibili pesanti conseguenze di cui sopra.
 
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