Dirigenti e Preposti devono essere nominati?

No, una delle novità più interessanti e di rilievo apportate con il D.lgs 81 del 2008 è proprio l'individuazione di queste figure importantissime per la sicurezza sul lavoro, il cui ruolo e corrispondenti responsabilità derivano direttamente dalla Legge, in funzione del ruolo effettivamente e concretamente svolto in azienda:

nomina dirigenti e preposti?D.lgs. 81/08, Articolo 2 - Definizioni:
Comma 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per:
...omissis

d) «dirigente»:persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Le persone che rientrano in tali definizioni sono quindi Dirigenti (il nome non ha nulla a che fare con la qualifica contrattuale di Dirgente! questa figura può èssere per esempio un quadro on un 1° o 2° livello) o Preposti, senza bisogno di 'investiture' particolari.
 
Al Datore di Lavoro il dovere di fornire a questi suoi collaboratori compentenze, poteri, informazione e formazione adeguate, per poter 'attivare' queste figure, in modo che possano svolgere il loro lavoro con efficacia anche sotto il profilo della sicurezza.

Questo principio di c.d. 'responsabilità diffusa', da un lato evita che la responsabilità e gli obblighi siano concentrati sui soli Datori di Lavoro, ma stronca la prassi purtroppo assai diffusa nel passato della nomina di un 'responsabile della sicurezza' (figura che non esiste nè nel vecchio 626/94 nè nell'81/08!), spesso con poteri e mezzi inadeguati, associata all'irresponsablità di chi effettivamente organizzava e sovrintendeva all'attività.
 
Con la riforma, la dissociazione fra potere e ruolo aziendale e responsabilità sulla sicurezza non esiste più, e non è possibile derogare a tale costruzione, espressamente voluta dal Legislatore, nè per volontà dell'azienda, nè degli interessati, che non devono "accettare" incarichi, designazioni, deleghe, nomine, che non esistono
In questo senso, da ultimo, la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione Penale del 19/10/12 n° 41063.
 
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