Videosorveglianza illegittima nei luoghi di lavoro

Il Garante Privacy dichiara illecito il trattamento dati effettuato in un’azienda

Con il provvedimento n. 267 del 4 ottobre 2012, pubblicato integralmente on line nell'apposito Registro, Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha dichiarato illecito il trattamento dati effettuato mediante un sistema di videosorveglianza, vietando il proseguimento dello stesso e dichiarando l’inutilizzabilità di tutti i dati raccolti. Oltre alle sanzioni amministrative immediatamente applicabili per le violazioni del c.d. Codice Privacy (D.lgs. 196/2003), tutti gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria per le valutazioni di carattere penale, sia in relazione al citato Codice per la Protezione dei Dati personali, sia per quanto riguarda l’art. 4 dello Statuto del Lavoratori (L. 300/70).
Nella fattispecie si trattava di un impianto composto di telecamere brandeggiabili e in grado di monitorare anche l’audio (come molte delle comuni telecamere, in particolare le c.d. “dome”), installate in modo ben visibile nell'ambito degli uffici dell’impresa, che esercita attività di call center per conto terzi. Il sistema, privo di un impianto di videoregistrazione, è stato installato pur apponendo un cartello informativo, ma senza preventivo accordo sindacale ex art. 4 L. 300/70, né autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro competente. L’installazione è stata motivata con generiche ragioni di sicurezza, prevenzione di illeciti, e tutela del patrimonio aziendale, non ritenute adeguatamente dimostrate.
Nel provvedimento che ha dichiarato illecito il trattamento per violazione dei principi di liceità, pertinenza e non eccedenza, a prescindere dalla suddetta violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, il Garante si è soffermato sul principio ormai ultraconsolidato nei diversi decenni di giurisprudenza post-Statuto, che il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non viene meno in caso di discontinuità dello stesso, né per il fatto che i lavoratori sono a conoscenza dell’esistenza dell’impianto (Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236), e che la fattispecie di reato si concretizza già nel momento in cui le telecamere "siano state solo installate ma non ancora funzionanti" (Cass.,6 marzo 1986, n. 1490, Cass., 16 settembre 1997, n. 9211).
Gli impianti di videosorveglianza nelle aziende quindi, possono essere uno strumento anticrimine straordinariamente efficace, particolarmente in termini di deterrenza e prevenzione. Prima di procedere alla scelta delle apparecchiature e alla loro installazione però, è necessaria un’attenta valutazione sotto il profilo non solo tecnico e di sicurezza, ma anche dal punto di vista giuridico. Le conseguenze infatti possono essere molto pesanti, con sanzioni amministrative e penali, danni di immagine derivanti dalla pubblicazione degli atti sui media con tanto di dati dell’impresa, e compromissione delle relazioni sindacali.
Analoghi o ancor più gravi problemi si possono avere anche con incauta installazione di sistemi di controllo accessi di varia natura, dai comuni badge alle impronte digitali, nonché con l’uso di software per il controllo dell’attività svolta dai lavoratori tramite computer (posta elettronica, internet, ecc.)
GMT Consulting è in grado di fornire un pacchetto completo di consulenza per qualsiasi esigenza, sia di carattere tecnico, progettuale, economico e di sicurezza con riferimento agli obbiettivi specifici perseguiti dal Cliente, sia per quanto riguarda l’aspetto giuridico, nella sua totalità.

04/10/2012

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