Testo Unico luglio 2023: nuove norme per la sicurezza dei lavoratori

Rischio da calore e tutela dei lavoratori, tutte le novità e gli strumenti di valutazione

Testo Unico luglio 2023: nuove norme per la sicurezza dei lavoratoriNel mese di luglio 2023, è stato diffuso il testo coordinato del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, aggiornato con variazioni e integrazioni avvenute nel corso degli anni. Questa revisione è stata curata dal Dott. Ing. Gianfranco Amato (ITL Verona) e dal Dott. Ing. Fernando Di Fiore (ATS Pavia).
Si fa notare, però, che questa versione non possiede il riconoscimento ufficiale, poiché i documenti autorizzati vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana tramite stampa o su specifici siti, quali l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o il portale Normattiva.

Inoltre, tra le modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008 e al documento coordinato, si pone particolare attenzione su una Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro riguardante la tutela dei lavoratori dal pericolo connesso all'eccessivo calore, soprattutto rilevante in questa stagione estiva caratterizzata da alte temperature.

Questa Nota fornisce diversi strumenti, valutazioni e misure di gestione del rischio da calore, compresi gli indicatori WBGT, PHS e IREQ. Inoltre, vengono identificate le attività più esposte, come quelle all'aperto nei settori dell'edilizia, dell'agricoltura e marittimo. E come sottolineato che, in caso di temperature superiori a 35°C, le aziende possono richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria. Inoltre, si richiede che le valutazioni dei rischi da calore e le misure preventive siano presenti nei documenti aziendali durante l'ispezione.

Testo Unico luglio 2023: le novità apportate nell'ultima modifica

Ecco tutte le novità presenti nel documento "D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106" nella versione di luglio 2023:

  •  Aggiunta la Circolare n. 3/2003 del 23/05/2003 Prot. 21112 /PR/OP/PONT/CIRC concernente chiarimenti riguardo all'uso combinato dei ponteggi metallici fissi;
  • Inserita la nota INL del 17/06/2022 prot. n. 3687 sui quesiti relativi ai piani di carico nei cantieri edili;
  • Inserite le modifiche agli articoli 18, 21, 25, 37, 71, 72, 73, 87 e 98 come stabilito dall’art. 14 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 contenente Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (G.U. 04/05/2023 n. 103) convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 (G.U. 03/07/2023, n. 153);
  • Aggiunta la nota INL del 24/01/2023 prot. n. 162 riguardante l'adozione di provvedimenti di sospensione e microimprese con richiesta di parere;
  • Aggiunta la nota del 13/07/2023, prot. n. 5056 riguardante la tutela dei lavoratori dal rischio derivante dai danni da calore;
  • Aggiunta la nota INL del 14/04/2023 prot. n. 2573 riguardante un quesito relativo ai ponteggi e il suo riscontro;
  • Inserita la lettera circolare del 06/04/2023 prot. 642 concernente l'articolo 14, comma 16, del D.lgs. n. 81/2008 e la decadenza delle sospensioni a seguito di decreti di archiviazione da parte del giudice penale;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 63 del 01 agosto 2022 con il Decreto Direttoriale n. 62 del 26 maggio 2023 - Undicesimo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 116 del 19 dicembre 2022 con il Decreto Direttoriale n. 76 del 20 giugno 2023 - Quarantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;

Inoltre, sono stati inclusi gli interpelli n. 1 del 01/02/2023, n. 2 del 14/03/2023, n. 3 del 12/06/2023 e n. 4 del 26/06/2023.

Testo Unico luglio 2023: Valutazione del Rischio da Calore

Nel testo coordinato di Luglio 2023 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, emerge una rilevante aggiunta riguardante la Nota INL sull'attenzione ai rischi da calore per i lavoratori. Tale documento, inviato agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro, si focalizza sulla tutela dei lavoratori, soprattutto in condizioni climatiche estreme, sia durante la vigilanza ispettiva che nell'informazione e prevenzione ai datori di lavoro.
Inoltre, si forniscono approfondimenti riguardanti la valutazione del rischio termico, gli strumenti e le metodologie utilizzabili per l'indagine e la mitigazione dello stress termico.

Tra le fonti consultabili per la valutazione dei rischi da stress termico, sono menzionate la documentazione sul Portale Agenti Fisici e il link Inail che offre informazioni sulle strategie e tecniche di misurazione e controllo del microclima, incluso l'uso di indici come WBGT, PHS, IREQ, nonché indicazioni su norme tecniche pertinenti.
Il progetto Worklimate presenta strumenti specifici, come sistemi di allerta meteo-climatica, personalizzabili per i vari settori di lavoro. Inoltre, l'EU-OSHA ha pubblicato una guida pratica "Esposizione al calore sul lavoro: orientamenti per i luoghi di lavoro", offrendo metodi organizzativi e tecnici per ridurre e gestire il rischio da calore, insieme a informazioni sulle azioni da intraprendere in caso di sintomi di malessere legati al calore.

Infine, vengono suggeriti strumenti e metodologie per il monitoraggio preventivo e la valutazione del rischio termico, fornendo un decalogo informativo sulla prevenzione delle patologie da calore.
Queste nuove linee guida e approcci contribuiscono a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, aiutando le aziende a proteggere la salute e il benessere dei lavoratori.

Testo Unico luglio 2023 rischio da calore: gestione del rischio e organizzazione produttiva

La Nota INL sottolinea che l'eccessiva esposizione allo stress termico può aumentare il rischio infortunistico e può colpire soprattutto alcune mansioni all'aperto, come nel settore edilizio, estrattivo, agricolo, marittimo e balneare.
Ulteriori fattori da considerare nella valutazione del rischio sono gli orari di lavoro con temperature più elevate (14:00 - 17:00), le mansioni, l'intenso sforzo fisico con l'uso di DPI, l'ubicazione del luogo di lavoro, la dimensione aziendale e le caratteristiche dei lavoratori.

La valutazione del rischio da calore è obbligatoria secondo l'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, e le aziende possono richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per temperature superiori a 35° centigradi.
Durante l'attività ispettiva, si dovrà verificare la presenza della valutazione del rischio da calore nel DVR e nel POS, e la mancanza di tale valutazione comporta l'adozione delle misure necessarie per evitare o ridurre il rischio, come stabilito nel verbale di prescrizione.

Infine, si menziona la nuova Campagna promossa dall'EU-OSHA sull'ambiente di lavoro sicuro e sano, focalizzata sulle sfide e opportunità delle nuove tecnologie digitali nel miglioramento delle condizioni di lavoro.

Per una visione completa delle novità e modifiche, si consiglia di leggere integralmente il "D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 da questo link.

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17/07/2023

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