20
NOV
News GMT Consulting
Modifiche al decreto 81/08, legge comunitaria 30/10/14
Nuove regole per la valutazione dei rischi: Importanti modifiche al decreto 81/08 con la Legge 30 ottobre 2014 n. 161 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”.
La c.d 'legge comunitaria', che ogni anno recepisce nel nostro
ordinamento giuridico la normativa europea, affronta svariati temi,
ad esempio in materia di libera circolazione delle persone, dei beni
e dei servizi, riporta inoltre disposizioni in materia tributaria, del lavoro e di politiche sociali, disposizioni in materia di
ambiente, a tutela della concorrenza, ecc. ma soprattutto,
nell'edizione di quest'anno, contiene importanti modifiche al D.Lgs
81/08, conseguenti alla procedura di infrazione aperta per la
violazione di alcuni punti della direttiva 89/391/CEE relativa alla
sicurezza sul lavoro.
E' noto infatti il problema derivato dalla
dilazione dei termini per la redazione
del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) concessa
dal legislatore italiano in
caso di apertura di una nuova impresa o
per le modifiche sostanziali apportate alle imprese già esistenti,
così come previsto dagli artt.
28, comma 3 bis e 29 comma 3. La
formulazione di questi articoli è stata ritenuta infatti non
conforme alla direttiva europea, comportando così l'apertura di una procedura di infrazione a carico del nostro Paese.
Cosa cambierà a partire dal 25 del mese
corrente, termine di entrata in vigore
del testo modificato degli articoli di cui sopra?
Nel caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro,
fermo restando i 90 giorni di tempo per la realizzazione del
Documento di Valutazione del rischio, dovrà fornire fin dall'inizio, con “immediata
evidenza documentale”:
- l'avvenuta individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori
ai rischi specifici del proprio settore e che richiedono una
rilevante capacità professionale oltre ad una specifica esperienza
tramite l'avvenuta formazione/informazione e il relativo
addestramento;
- l'indicazione
delle misure di prevenzione e protezionegià messe in atto e dei D.P.I. utilizzati;
dovrà inoltre
sviluppare, dandone immediata evidenza,
il piano di miglioramento con i relativi livelli di intervento
stabiliti nel tempo, e dovrà infine individuare le procedure per
l'attuazione delle misure che devono essere realizzate con
l'indicazione degli attori a cui tale compito è affidato.
Per quest'ultimo intervento, precisa il
legislatore con la Legge 161, bisognerà
assegnare proprio tale importante compito a persone con evidente
potere decisionale e comprovata competenza.
La normativa così modificata
ribadisce quindi la necessita di un impegno costante, fin
dall'inizio attività, da parte del
datore di lavoro per una piena tutela della salute e dell’integrità
della persona. Pertanto sarà utile che il datore di lavoro provveda
immediatamente, prima dell'inizio dei processi lavorativi, ad
effettuare una valutazione dei rischi documentata
della propria impresa provvedendo contestualmente a dare
comunicazione scritta al RLS dell'avvenuto adempimento degli obblighi
e della presenza, ad esempio,
di un documento sintetico riportante quanto richiesto dalla
normativa.
Il legislatore italiano non ha quindi voluto
rendere necessaria, fin dall'inizio attività, la redazione di un
vero e proprio DVR, ma ha reso necessaria la produzione di idonea
documentazione scritta, per provare
l'avvenuta valutazione dei rischi, che comunque, è bene sottolinearlo, era sempre necessario
svolgere tempestivamente, anche prima della novella.
Per
maggiori informazioni riportiamo di seguito il link della Gazzetta
Ufficiale che può essere utilizzato per la visione e la stampa della nuova
Legge.
Visitate la nostra pagina
sulla sicurezza sul lavoro, in area QSA
20/11/2014
Tutte le news
Contatta ora GMT per informazioni o preventivi!
Ti rispondiamo entro 24 ore lavorative