Tempi per la valutazione dei rischi nuove attività

Modifiche al decreto 81/08, legge comunitaria 30/10/14


Nuove regole per la valutazione dei rischi: Importanti modifiche al decreto 81/08 con la Legge 30 ottobre 2014 n. 161 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”.

 
La c.d 'legge comunitaria', che ogni anno recepisce nel nostro ordinamento giuridico la normativa europea, affronta svariati temi, ad esempio in materia di libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi, riporta inoltre disposizioni in materia tributaria, del lavoro e di politiche sociali, disposizioni in materia di ambiente, a tutela della concorrenza, ecc. ma soprattutto, nell'edizione di quest'anno, contiene importanti modifiche al D.Lgs 81/08, conseguenti alla procedura di infrazione aperta per la violazione di alcuni punti della direttiva 89/391/CEE relativa alla sicurezza sul lavoro.
 
E' noto infatti il problema derivato dalla dilazione dei termini per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) concessa dal legislatore italiano in caso di apertura di una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate alle imprese già esistenti, così come previsto dagli artt. 28, comma 3 bis e 29 comma 3. La formulazione di questi articoli è stata ritenuta infatti non conforme alla direttiva europea, comportando così l'apertura di una procedura di infrazione a carico del nostro Paese.
 
Cosa cambierà a partire dal 25 del mese corrente, termine di entrata in vigore del testo modificato degli articoli di cui sopra?
Nel caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro, fermo restando i 90 giorni di tempo per la realizzazione del Documento di Valutazione del rischio, dovrà fornire fin dall'inizio, con “immediata evidenza documentale”:
 
- l'avvenuta individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori ai rischi specifici del proprio settore e che richiedono una rilevante capacità professionale oltre ad una specifica esperienza tramite l'avvenuta formazione/informazione e il relativo addestramento;
 
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezionegià messe in atto e dei D.P.I. utilizzati;
 
dovrà inoltre sviluppare, dandone immediata evidenza, il piano di miglioramento con i relativi livelli di intervento stabiliti nel tempo, e dovrà infine individuare le procedure per l'attuazione delle misure che devono essere realizzate con l'indicazione degli attori a cui tale compito è affidato.
Per quest'ultimo intervento, precisa il legislatore con la Legge 161, bisognerà assegnare proprio tale importante compito a persone con evidente potere decisionale e comprovata competenza.
 
La normativa così modificata ribadisce quindi la necessita di un impegno costante, fin dall'inizio attività, da parte del datore di lavoro per una piena tutela della salute e dell’integrità della persona. Pertanto sarà utile che il datore di lavoro provveda immediatamente, prima dell'inizio dei processi lavorativi, ad effettuare una valutazione dei rischi documentata della propria impresa provvedendo contestualmente a dare comunicazione scritta al RLS dell'avvenuto adempimento degli obblighi e della presenza, ad esempio, di un documento sintetico riportante quanto richiesto dalla normativa.
Il legislatore italiano non ha quindi voluto rendere necessaria, fin dall'inizio attività, la redazione di un vero e proprio DVR, ma ha reso necessaria la produzione di idonea documentazione scritta, per provare l'avvenuta valutazione dei rischi, che comunque, è bene sottolinearlo, era sempre necessario svolgere tempestivamente, anche prima della novella.
 
Per maggiori informazioni riportiamo di seguito il link della Gazzetta Ufficiale che può essere utilizzato per la visione e la stampa della nuova Legge.
 
Visitate la nostra pagina sulla sicurezza sul lavoro, in area QSA
 
20/11/2014

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