Strutture sanitarie nuove norme tecniche prevenzione incendi

Valutazione rischio incendio e strategia antincendio strutture sanitarie pubbliche e private, ospedali ed RSA

norme antincendio prevenzione strutture sanitarie private e pubbliche Nuove norme tecniche di prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, approvate con Decreto del 29 Marzo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 09 Aprile 2021.

Le regole tecniche verticali antincendio per le strutture sanitarie pubbliche e private sono indicate nell'Allegato 1, Capitolo V.11 Strutture Sanitarie.

Nell'Allegato vengono riportati: il campo di applicazione, le definizioni, la classificazione delle strutture ed aree di attività, valutazione del rischio di incendio,strategia antincendio, altre indicazioni ed opera da costruzione con un numero di posti letto minore od uguale a 25.

Allegato 1 norme tecniche prevenzione incendi strutture sanitarie Decreto 29 Marzo 2021

Campo applicazione norme tecniche prevenzione incendi nelle strutture sanitarie ed RSA

Le norme tecniche di prevenzione incendi possono essere applicate a:

  • strutture sanitarie che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno, con più di 25 posti letto;
  • RSA - residenze sanitarie assistenziali con più di 25 posti letto;
  • strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, tra le quali sono comprese quelle: riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m 2. 

Le norme tecniche possono essere applicate alle attività sopra indicate se queste sono esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto ed alle attività sopra indicate di nuova realizzazione, in alternativa ove applicabile, alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002.

Tra le definizioni presenti nell'Allegato 1 :

Apparecchiatura ad alta energia di tipo ionizzante per la quale non è possibile escludere a priori la presenza di radioattività nei pressi della apparecchiatura anche dopo il suo spegnimento della stessa; tra queste vi rientrano: ciclotroni per la produzione di radiofarmaci, betatroni, ecc..

Apparecchiatura ad elevata tecnologia per la quale non è possibile escludere a priori la presenza di radioattività nei pressi dell’apparecchiatura stessa e macchina magnetica che non produce radiazioni ionizzanti; tra queste vi rientrano: risonanza magnetica, tomografia
computerizzata, ecc..

Classificazione strutture sanitarie per le nuove norme prevenzione antincendio

Per la regola tecnica le strutture sanitarie vengono classificate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate, in relazione alla quota di tutti i piani h ed al numero di posti letto di cui dispongono.

I riferimenti per la classificazione in relazione alle tipologie di prestazioni fanno riferimento a:

  • SA: attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno;
  • SB: attività che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;
  • SC: attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
  • Le RSA possono essere classificate SA o SB a seconda della prestazione erogata dalla attività.

Le strutture vengono classificate in relazione alla quota di tutti i piani h secondo quanto segue:

  • HA: -1 m < h  12 m;
  • HB: -5 m < h  24 m;
  • HC: -10 m < h  32 m;
  • HD: -15 m < h  54 m;
  • HE: se non ricomprese nelle precedenti;

e classificate in relazione ad il numero di porti letto P secondo:

  • PA: 25 < n  50 posti letto;
  • PB: 50 < n  100 posti letto;
  • PC: 100 < n  500 posti letto;
  • PD: 500 < n  1000 posti letto;
  • PE: n > 1000 posti letto.
  • Per le attività SA o SB con numero di posti letto uguale o maggiore a 25 devono rispettare le indicazioni del paragrafo riferito all' Opera da costruzione con un numero di posti letto maggiore od uguale a 25.

 Il Decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al 09 Aprile 2021, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

GMT vi supporta nella prevenzione incendi, visiona la sezione dedicata: Consulenza Progetti Prevenzione Incendi DPR 151/11-CPI

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