Scade il termine per cambiare i maniglioni antipanico

Entro il 16 febbraio 2013 devono essere sostituiti i dispositivi non CE

 Il D.M. 3 novembre 2004 ha fissato i criteri per l’individuazione dei dispositivi di apertura da installarsi sulle porte che interessano le vie di fuga, nelle aziende che rientrano fra le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, stabilendo che i maniglioni antipanico già installati e privi del marchio CE dovevano essere cambiati nei seguenti casi:
-       Rottura del maniglione stesso;
-       Sostituzione della porta
-       Peggioramenti della fruibilità o efficienza delle vie di esodo dovute a cambiamenti dell’attività;
-       In ogni caso, entro un periodo di 6 anni dalla data di entrata in vigore della norma.
L’ultima ipotesi prevedeva quindi la sostituzione di tutti i maniglioni esistenti senza marcatura CE, con modelli nuovi conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125, anche in caso di nessuna modifica all’attività o malfunzionamento degli stessi, entro il termine originario di 6 anni dalla data di entrata in vigore del decreto, e cioè il 16 febbraio 201.
Il D.M. 6 dicembre 2011 ha prorogato il suddetto termine, modificando l’art. 5 del D.M. 3/11/2004 nella parte in cui prevedeva la sostituzione in ogni caso “entro 6 anni” in “entro 8 anni”, prorogando così il termine di due anni, in parte tuttavia già trascorsi al momento di emanazione del decreto.
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08/02/2013

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