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FEB
News GMT Consulting
Entro il 16 febbraio 2013 devono essere sostituiti i dispositivi non CE
Il D.M. 3 novembre 2004 ha fissato i criteri per l’individuazione
dei dispositivi di apertura da installarsi sulle porte che interessano le vie
di fuga, nelle aziende che rientrano fra le attività soggette al controllo dei
Vigili del fuoco, stabilendo che i maniglioni antipanico già installati e privi
del marchio CE dovevano essere cambiati nei seguenti casi:
- Rottura del maniglione stesso;
- Sostituzione della porta
- Peggioramenti della fruibilità o efficienza delle
vie di esodo dovute a cambiamenti dell’attività;
- In ogni caso, entro un periodo di 6 anni dalla data
di entrata in vigore della norma.
L’ultima
ipotesi prevedeva quindi la sostituzione di tutti i maniglioni esistenti senza
marcatura CE, con modelli nuovi conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125, anche
in caso di nessuna modifica all’attività o malfunzionamento degli stessi, entro
il termine originario di 6 anni dalla data di entrata in vigore del decreto, e
cioè il 16 febbraio 201.Il D.M. 6
dicembre 2011 ha prorogato il suddetto termine, modificando l’art. 5 del D.M. 3/11/2004 nella parte in cui prevedeva la
sostituzione in ogni caso “entro 6 anni” in “entro 8 anni”, prorogando così il
termine di due anni, in parte tuttavia già trascorsi al momento di emanazione
del decreto.
Visitate la nostra pagina pratiche Vigili del Fuoco - Prevenzione Incendi.
08/02/2013
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