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Novità e indicazioni operative dell'Interpello n. 4/2026 sul cumulo dei ruoli di prevenzione, utili per datori di lavoro, cantieri e consulenti
Quando si organizza la catena della sicurezza all'interno di un appalto, l'assegnazione dei ruoli strategici richiede la massima cautela.
La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, mediante l'Interpello n. 4 del 24 settembre 2026, si è espressa su un dubbio ricorrente nelle dinamiche di cantiere: è lecito che un unico professionista rivesta contemporaneamente la carica di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e quella di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)?
Il vuoto formale nel D.Lgs. 81/2008 non equivale a un via libera
A una prima lettura del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), non emerge alcun divieto esplicito o sanzione diretta che impedisca di unificare le due figure in un solo lavoratore.
Tuttavia, l'organo ministeriale evidenzia come l'assenza di un diniego formale non autorizzi affatto le aziende ad accorpare i compiti in modo automatico. La legittimità dell'assetto organizzativo va infatti misurata sul campo, valutando se la sovrapposizione delle mansioni comprometta la sostanza operativa della prevenzione aziendale.
La condizione che fa scattare l'incompatibilità in fase esecutiva
Il chiarimento del Ministero individua un paletto ben preciso: il doppio ruolo diventa incompatibile e illegittimo nel momento in cui l'impresa da cui dipende il lavoratore esegue direttamente le opere in cantiere con il proprio personale durante la fase operativa dei lavori.
In questo contesto, la presenza di una singola persona nei due ruoli genera un vero e proprio cortocircuito metodologico:
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Contrasto di interessi nei controlli: Chi rappresenta i lavoratori si troverebbe a doversi esprimere sulla bontà di scelte progettuali e di cantiere che ha definito in prima persona come responsabile della progettazione della sicurezza.
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Perdita di imparzialità: La sovrapposizione intacca l'autonomia di giudizio, la terzietà e la neutralità che la legge pretende da chi deve tutelare le maestranze in cantiere.
Il cortocircuito sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
Per comprendere la posizione ministeriale occorre guardare alla logica del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). La normativa costruisce l'architettura dei cantieri su una netta separazione di competenze:
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L'estensore del piano (CSP): Progetta le misure preventive e stila il documento prima dell'avvio delle attività.
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L'interlocutore dei lavoratori (RLS): Riceve il documento, ne analizza l'adeguatezza e presenta osservazioni a tutela della salute della squadra.
Se l'autore del PSC coincide con chi deve valutarlo e contestarlo, cade l'intero sistema di pesi e contrappesi previsto dal legislatore.
Azioni pratiche per aziende e responsabili della sicurezza
Il parere fornito dall'Interpello 4/2026 obbliga datori di lavoro, committenti e responsabili della sicurezza a un'attenta verifica preventiva delle nomine. Per evitare contestazioni e blocchi operativi durante i controlli ispettivi, è indispensabile:
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Mappare gli organigrammi di cantiere prima dell'inizio delle lavorazioni.
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Separare nettamente le cariche di rappresentanza dei lavoratori da quelle tecniche di coordinamento e progettazione.
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Privilegiare sempre l'effettiva indipendenza funzionale di ciascun attore della prevenzione.
Clicca qui per consultare direttamente dal sito del Ministero del Lavoro l'interpello 4/2026.
Noi di GMT Consulting siamo partner solution su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per tutti gli adempimenti obbligatori correlati al D.lgs. 81/2008 (ex D.lgs. 626/94).
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