Riposo giornaliero e valutazione dei rischi

La risposta della Commissione all'interpello n. 6/2016


interpello n° 16-2016L'OR.S.A. (Organizzazione Sindacati Autonomi e di base) ha posto alla Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, due quesiti che come vedremo trovano, in ragione della loro natura, parziale e limitato responso.
 
La prima domanda riguarda la possibilità da parte del datore di lavoro di organizzare le attività per il personale mobile con differenti prestazioni lavorative intervallate dal risposo fuori residenza, senza aver assicurato il risposo di 11 ore giornaliere e con una quantità di lavoro superiore alle 13 ore nell'arco delle 24.
Per meglio comprendere è necessario tenere in considerazione la normativa vigente in materia, ovvero il Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n° 66, in relazione alle Direttive n° 93/104 e 2003/34 CE, che regolamenta in tutta la nazione e in maniera uniforme i profili che disciplinano il rapporto di lavoro in relazione alla pianificazione dell'orario.
 
La seconda domanda invece riguarda l'organizzazione del lavoro su menzionato in assenza di una specifica valutazione del rischio.
Fermo restando il collegamento che intercorre tra lo stress lavoro correlato, cosi come disposto dall'Accordo Europeo datato 8/10/2004, e il mancato o inadeguato riposo da parte dei lavoratori, certo co-fattore aumentante il livello di stress percepito, l'OR.SA si interroga come e in che modo questi quesiti riguardano il D.Lgs 81/08.
 
La Commissione indica che la premessa su cui partire è l'art. 28 comma 1 del T.U. 81/08 che afferma come il Datore di lavoro abbia l'obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori anche per quelli esposti ai rischi definiti particolari come genere, età e sesso oltre a quelli derivanti dalla stress lavoro-correlato.
Altre attività particolari, per cui è prevista una valutazione del rischio specifica, sono ad esempio quelle inerenti le attività di scavo per la possibilità di ritrovamento di ordigni bellici.
 
Premesso che la Commissione si esprime su quesiti di ordine generale sull'applicabilità della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro non ritiene in questo caso di potersi esprimere su questioni riguardanti il primo quesito e l'interpello all'art.9 del D.Lsg 124/2004.
 
In relazione al secondo quesito la Commissione ritiene opportuno affermare il principio generale, in riferimento alla valutazione dei rischi, per il quale la valutazione stessa non può non considerare gli aspetti collegati all’organizzazione del lavoro come orario, luoghi, attrezzature ecc.
 
Per approfondimenti leggi il testo integrale dell'interpello [PDF Adobe Acrobat - 105.11 KB] n. 6/2016.
 
Visita la nostra pagina sulla sulla Sicurezza sul Lavoro in Area QSA

07/06/2016

Tutte le news

Contatta ora GMT per informazioni o preventivi!

Ti rispondiamo entro 24 ore lavorative

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'