Rinnovo autorizzazioni ponteggi e opere provvisionali

Istruzioni per ponteggi con elementi portanti prefabbricati, metallici o non


La Circolare n. 10 del 28 maggio 2018, pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, stabilisce il rilascio da parte della Commissione del “Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’articolo 131, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”.

Si stabiliscono dunque le istruzioni per il rinnovo delle autorizzazioni di opere provvisionali edei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non” che, rispetto a quanto definito dal comma 5 dell’ art. 131 sopracitato, deve avere rinnovo di autorizzazione con cadenza decennale di verifica per l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.

Per la delibera di quanto stabilito la Direzione Generale della commissione ha costituito un Gruppo di lavoro tecnico apposito, composto da rappresentanti del:
  • Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
  • INAIL,
  • Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
  • e della stessa Amministrazione. 
Le delibere stabilite da tale Gruppo di lavoro tecnico saranno dunque necessarie a verificare l’adeguatezza delle autorizzazioni ad oggi in corso rispetto l’evoluzione del progresso tecnico. 
L’ Amministrazione, congiuntamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’intesa con il Gruppo di lavoro tecnico, ha stabilito di avere necessità di disporre delle autorizzazioni ove permanga l’interesse del fabbricante in relazione del suddetto rinnovo decennale, per poter avviare la necessaria istruttoria di verifica di adeguatezza al progresso tecnico.

Per questo, il titolare dell’autorizzazione ministeriale è tenuto a trasmettere al Ministero apposita istanza di rinnovo autorizzazioni attualmente in corso, recante:

1 l’aggiunta di copia delle singole autorizzazioni rilasciate dalla suddetta Amministrazione,
2 una dichiarazione dal legale rappresentante per il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio o opera provvisionale (ai sensi del d.P.R. n. 445/2000),
3 da una dichiarazione che ne attesti che la produzione del ponteggio o opera provvisionale è ad oggi in corso (ai sensi del d.P.R. n. 445/2000) .

Metodo di trasmissione
 sarà via PEC all'indirizzo: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it entro il 15 giugno 2018.


Per casistiche facente capo ad istanze di rinnovo già presentate a tale Amministrazione, per la non trasmissione regolare dell’istanza di rinnovo entro il richiamato termine del 15 giugno 2018, e per le more applicabili rimandiamo a quanto stabilito dallaCircolare n. 10 del 28 maggio 2018.
05/06/2018

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