Rifiuti inerti da costruzione e EoW: le nuove regole

Obbligo Certificazione ISO 9001 per gli impianti che producono aggregato recuperato (EoW inerte)

Rifiuti inerti da costruzione e EoW: le nuove regoleLe nuove regole per la cessazione di qualifica di rifiuti, End of Waste conosciuto anche con l'acronimo EoW, per i rifuti inerti di costruzione e demolizione, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2022 all'interno del Decreto del Ministero della Transazione Ecologica n. 152 del 27 Settembre 2022, il quale disciplina i criteri secondo i quali i rifiuti inerti possono essere classificati come EoW dopo le operazioni di trattamento effettuate in un impianto di recupero rifiuti autorizzato.

Il nuovo Decreto del MiTE entrerà in vigore il 4 Novembre 2022 e tutte le nuove regole descritte dovranno essere applicate entro il 03 Maggio 2023.

Sempre dal 4 Novembre 2022 la norma ISO 9001:2015 diventerà obbligatoria per gli impianti che producono aggregati recuperati provenienti da rifiuti inerti delle attività di costruzione e demolizione (End of Waste).

End of Waste: che cos'è, come funziona e cosa si ottiene?

L’End of Waste è un processo di recupero di un rifiuto al termine del quale esso perde tale qualifica per diventare un prodotto, nel rispetto di precisi criteri definiti dalla legge.
Questo prodotto viene definito aggregato recuperato, e per la produzione di tale aggregato sono consentiti solo determinati rifiuti.

Il Decreto del Ministero della Transazione Ecologica nasce come un vero e proprio regolamento che stabilisce i criteri per i quali i rifiuti da costruzione e demolizione cessano di essere considerati tali.

L'aggregato recuperato dovrà presentare determinate caratteristiche presenti nella tabella 2 e 3 dell'allegato 1 del Decreto n. 152 del 27 Settembre 2022.

End of Waste: i rifiuti ammessi per la produzione di agglomerato recuperato e scopi del suo utilizzo

I rifiuti ammessi per la produzione di agglomerato recuperato sono:

  • Cemento
  • Mattoni
  • Mattonelle e ceramiche
  • Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
  • Miscele bituminose
  • Terre e rocce da scavo
  • Pietrisco per massicciate ferroviarie
  • Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione

Oltre a questi ci sono dei rifiuti inerti derivati dalle attività di costruzione o demolizione che non sono presenti all'interno del capitolo 17 dell'elenco europeo come: 

  • Scarti di ghiaia e pietrisco
  • Scarti di sabbia e argilla
  • Polveri e residui affini
  • Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra
  • Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
  • Stampi di scarto da sfridi, ceramiche smalati o crudi
  • Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
  • Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento
  • Residui di materiale di sabbiatura
  • Minerali

Per consultare il Decreto direttamente in Gazzetta Ufficiale cliccare qui.

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21/10/2022

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