Recepite le procedure standard per la valutazione dei rischi

Il Decreto Interministeriale del 30/11/2012 pubblicato in G.U. il 6/12/12

L’atteso provvedimento attuativo dell’art. 6 c. 8 lett. “f” del D.lgs. 81/08, rende “ufficiali” le procedure approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza del Ministero del Lavoro il 14 maggio 2012, che avevano ricevuto parere favorevole della Conferenza Stato – Regioni il 25 ottobre 2012.
Il modello si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori, e può essere utilizzato  facoltativamente anche per imprese fino a 50 lavoratori. Lo scopo del documento non è quello di semplificare la valutazione, ma di “standardizzarla” appunto, creando un modello di riferimento che dovrebbe guidare Datori di Lavoro e RSPP, ed essere riconoscibile e interpretabile con maggiore facilità dagli Organi di Vigilanza in fase di controlli.
Sull'obbligatorietà dell’utilizzo di questo strumento vi rimandiamo ad una nostra recente news.
Le modalità operative indicate richiamano a principi generali già esposti nel D.lgs. 81/08, fra cui si ritiene importante evidenziare il criterio di completezza della valutazione, essa cioè deve riguardare “tutti i rischi” per la salute e sicurezza.
Il documento fa riferimento a più riprese alla necessità di tener conto di condizioni che possono determinare una specifica esposizione ai rischi,  tra cui lo stato di gravidanza (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151),differenze di genere maschile e femminile,età (giovani e over 50), provenienza da altri Paesi e fattori connessi alla specifica tipologia contrattuale (art. 28, c. 1, del D.Lgs. 81/08 s.m.i.)
La procedura specifica che le misure di miglioramento nel tempo del livello di sicurezza sono necessarie e devono essere obbligatoriamente indicate, tuttavia esse non possono ricondursi al mero adempimento di obblighi previsti dalla Legge. Infatti, qualora si riscontri dalla valutazione che, per alcuni pericoli non siano attuate le misure previste dalla normativa vigente, “si dovrà provvedere con interventi immediati”.
La valutazione dei rischi dovrà essere effettuata con l’impiego delle “metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali”, seguendo le indicazioni specifiche eventualmente previste dalla legislazione vigente (es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc). Ci si dovrà avvalere inoltre, per la valutazione e la definizione delle misure di prevenzione e protezione, delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali; in assenza di specifiche definite dalla Legge, si dovranno utilizzare criteri basati sull'esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative in Azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati rilevabili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc..
Espressamente previsto l'obbligo di PEC o altro sistema stabilito dalla Legge (es. timbro postale) per la "data certa" del DVR, in assenza della firma del RLS o RLST (RLS territoriale, per le aziende i cui lavoratori non hanno designato o eletto un RLS) o del Medico Competente. La firma di Medico, RLS/RLST, Datore di Lavoro e RSPP, è sufficiente invece a tale scopo, non rendendosi necessario alcun ulteriore requisito.
Le procedure standardizzate quindi, sono tutt'altro che una “semplificazione”, un "alleggerimento" dell'obbligo, come qualcuno auspicava, ma anzi specificano l’obbligatorietà di una valutazione completa e puntuale, utilizzando criteri e metodologie ben determinati e identificabili.
 
N.B. il Decreto non contiene alcuna proroga del termine ultimo per cui è possibile avvalersi dell'autocertificazione, resta fermo quindi l'obbligo di redazione del DVR per le imprese con meno di 10 lavoratori, dal 1° gennaio 2013.
 
Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2012, intervista di Punto Sicuro al Dr. Fantini del Ministero del Lavoro, possibile proroga per l'autocertificazione della valutazione dei rischi, leggi l'articolo
 
LAST NEWS 21 dicembre 2012proroga al 30 giugno 2013 del termine per l'autocertificazione.
 
I nostri servizi per le micro imprese comprendono la valutazione del rischio, con supporto al RSPP – Datore di Lavoro o il  servizio di RSPP esterno; visitate la nostra pagina sulla consulenza in tema di sicurezza del lavoro.
 
07/12/2012

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