Quando è obbligatorio redigere il DUVRI

Le modifiche all'art 26 D.lgs.81/08 introdotte con il Decreto del Fare

Una delle più importanti modifiche al T.U. Sicurezza apportate con il c.d. Decreto del Fare, è senza dubbio quella relativa ai commi 3 e 3 bis dell'art. 26, riguardanti gli obblighi in materia di appalti.
La novella prevede innanzitutto la non obbligatorietà del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali per attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali della committente e degli appaltatori; al posto della redazione del DUVRI potrà essere designato un “incaricato” a funzioni di coordinazione e coordinamento, dotato di requisiti di competenza, formazione ed esperienza specifici ed adeguati all'incarico stesso, conoscenza degli ambienti di lavoro, ecc. Questa figura era stata, nella prima redazione del Decreto del Fare, individuata fra quelle con le “competenze tipiche del preposto”, ma questa indicazione è stata eliminata dal testo nella Legge di conversione. La nuova disposizione non è tuttavia ancora operativa, in quanto i settori “a basso rischio” di cui sopra dovranno essere individuati con Decreto del Ministero del Lavoro, dopo un complesso iter burocratico che coinvolge diversi soggetti istituzionali, sulla base ovviamente dei dati INAIL.
Questo tentativo di semplificazione, cerca di risolvere un oggettivo problema di scarsa effettività della norma, dove si obbligano le imprese alla redazione di un documento per lavori di bassa pericolosità, e/o durata, e/o valore, con il risultato che spesso la disposizione viene completamente disattesa, o  vengono prodotti solo documenti “copia e incolla”, di utilità praticamente nulla.
In molti casi, misure di prevenzione di tipo “procedurale”, che prevedono permessi di lavoro e/o una figura di riferimento e coordinamento, tipicamente della committente, sono comunque già contenute in molti DUVRI (e continueranno ad esserlo), per appalti che prevedono scarsa possibilità di programmazione preventiva delle attività, si pensi a tutti i contratti di manutenzione ed assistenza tecnica, specie in realtà compresse industriali o commerciali.
L'alleggerimento del carico burocratico per determinati lavori appare quindi un'operazione di buon senso, anche se di non facile realizzazione; si vedrà con il tempo se la novità appena introdotta diventerà operativa, e quale efficacia e durata avrà.
Rimangono in ogni caso invariati gli altri obblighi previsti dai primi due commi dell'articolo 26 del T.U., non interessati dalla riforma, cioè la verifica dell'idoneità dell'impresa appaltatrice, lo scambio di informazioni sui rischi e le misure di prevenzione e informazione, la cooperazione e il coordinamento, sempre e comunque necessari.
La modifica al comma 3 bis dello stesso articolo ha invece previsto la non sussistenza dell'obbligo di redazione del DUVRI o della nomina alternativa dell'incaricato quando possibile, in caso di durata dei lavori pari a 5 uomini-giorno (originariamente 2 uomini-giorno), specificando un come calcolarli in caso di contratti di durata, sciogliendo così un dubbio interpretativo di cui si discuteva: il numero è da intendersi come la somma del tempo di durata stimato dei lavori/servizi/forniture riferito ad un anno dall'inizio dei lavori stessi. Restano salvi gli altri casi di esclusione come le mere forniture, o i servizi di natura intellettuale, e le ipotesi in cui invece il tipo e la durata dei lavori non sono rilevanti, cioè le attività particolarmente a rischio già previste prima della riforma, per cui è sempre necessaria la predisposizione di un DUVRI.

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Scaricate il testo completo aggiornato del D.lgs 81/08 modificato dal DL Fare in formato PDF
12/09/2013

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