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SET
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Le modifiche all'art 26 D.lgs.81/08 introdotte con il Decreto del Fare
Una
delle più importanti modifiche al T.U. Sicurezza apportate con il
c.d. Decreto del Fare, è senza dubbio quella relativa ai commi 3 e 3
bis dell'art. 26, riguardanti gli obblighi in materia di appalti.
La
novella prevede innanzitutto la non obbligatorietà del Documento
Unico Valutazione Rischi Interferenziali per attività a basso
rischio di infortuni e malattie professionali della committente e
degli appaltatori; al posto della redazione del DUVRI potrà essere
designato un “incaricato” a funzioni di coordinazione e
coordinamento, dotato di requisiti di competenza, formazione ed
esperienza specifici ed adeguati all'incarico stesso, conoscenza
degli ambienti di lavoro, ecc. Questa figura era stata, nella prima
redazione del Decreto del Fare, individuata fra quelle con le
“competenze tipiche del preposto”, ma questa indicazione è stata
eliminata dal testo nella Legge di conversione. La nuova disposizione
non è tuttavia ancora operativa, in quanto i settori “a basso
rischio” di cui sopra dovranno essere individuati con Decreto del
Ministero del Lavoro, dopo un complesso iter burocratico che
coinvolge diversi soggetti istituzionali, sulla base ovviamente dei
dati INAIL.
Questo
tentativo di semplificazione, cerca di risolvere un oggettivo
problema di scarsa effettività della norma, dove si obbligano le
imprese alla redazione di un documento per lavori di bassa
pericolosità, e/o durata, e/o valore, con il risultato che spesso la
disposizione viene completamente disattesa, o vengono prodotti solo documenti “copia e incolla”, di utilità
praticamente nulla.
In
molti casi, misure di prevenzione di tipo “procedurale”, che
prevedono permessi di lavoro e/o una figura di riferimento e
coordinamento, tipicamente della committente, sono comunque già
contenute in molti DUVRI (e continueranno ad esserlo), per appalti
che prevedono scarsa possibilità di programmazione preventiva delle
attività, si pensi a tutti i contratti di manutenzione ed assistenza
tecnica, specie in realtà compresse industriali o commerciali.
L'alleggerimento
del carico burocratico per determinati lavori appare quindi
un'operazione di buon senso, anche se di non facile realizzazione; si
vedrà con il tempo se la novità appena introdotta diventerà
operativa, e quale efficacia e durata avrà.
Rimangono
in ogni caso invariati gli altri obblighi previsti dai primi due
commi dell'articolo 26 del T.U., non interessati dalla riforma, cioè
la verifica dell'idoneità dell'impresa appaltatrice, lo scambio di
informazioni sui rischi e le misure di prevenzione e informazione, la
cooperazione e il coordinamento, sempre e comunque necessari.
La
modifica al comma 3 bis dello stesso articolo ha invece previsto la
non sussistenza dell'obbligo di redazione del DUVRI o della nomina
alternativa dell'incaricato quando possibile, in caso di durata dei
lavori pari a 5 uomini-giorno (originariamente 2 uomini-giorno),
specificando un come calcolarli in caso di contratti di durata,
sciogliendo così un dubbio interpretativo di cui si discuteva: il
numero è da intendersi come la somma del tempo di durata stimato dei
lavori/servizi/forniture riferito ad un anno dall'inizio dei
lavori stessi. Restano salvi gli altri casi di esclusione come le
mere forniture, o i servizi di natura intellettuale, e le ipotesi in
cui invece il tipo e la durata dei lavori non sono rilevanti, cioè
le attività particolarmente a rischio già previste prima della
riforma, per cui è sempre necessaria la predisposizione di un DUVRI.
Visitate la nostra pagina sulla sicurezza del lavoro
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il testo completo aggiornato del D.lgs 81/08 modificato dal DL Fare in formato PDF
12/09/2013
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