Pubblicato Interpello 2/2022 sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Risposta della Commissione Interpelli sugli obblighi sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.lgs. 81/08

Pubblicato Interpello 2/2022 sorveglianza sanitaria dei lavoratoriLa Commissione Interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, ha provveduto nel fornire nuove risposte ai quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il primo interpello fu pubblicato in data 19 luglio 2022 (interpello 1/2022), avente come oggetto la partecipazione del medico competente coordinato alla riunione periodica. Mentre in data 26 ottobre 2022, la Commissione Interpelli ha pubblicato l’Interpello 2/2022 in merito all’obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 Dlgs 81/08 e smi.
Il nuovo interpello fa luce sui temi della sorveglianza sanitaria e degli obblighi; sia del datore di lavoro, sia del medico competente.

Interpello n. 2-2022 sorveglianza sanitaria , Art. 41 del D.lgs. 81-08

Il nuovo interpello 2/2022 analizza il tema dell’obbligo della sorveglianza sanitaria, cercando di risolvere se questo adempimento si collochi obbligatoriamente all'interno degli obblighi del Decreto Legislativo 81/2008, il quale stabilisce connessi con l'applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente, o in caso contrario, se sia il datore di lavoro che debba controllare le condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere i compiti specifici, garantendo una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi specifici per mansione.

Nello specifico l'interpello 2/2022 sulla sorveglianza sanitaria risponde a una problematica mossa dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, chiedendo se l'obbligo di sorveglianza sanitaria:

  • sia da collegarsi rigidamente all'interno delle previsioni di cui all'articolo 41 e, conseguentemente, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 18 siano connessi esclusivamente con l'applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni e limitazione in essi contenute;
  • ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera c, il datore di lavoro debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni di cui all'articolo 41”.

Commissione Interpelli: gli obblighi del datore di lavoro di cui all'art. 41 del D.lgs. 81/08

Per fornire il suo parere la Commissione Interpelli fa alcune premesse normative, affermando innazitutto che l’articolo 2, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, definisce la sorveglianza sanitaria come: insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa

Riguardo agli obblighi del datore di lavoro segnala che l’articolo 18, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo. In più ricorda che il datore di lavoro ha di tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, vigilare che i lavoratori abbiano il giudizio di idoneità e aggiornare le misure di prevenzione.

 

Interpello n° 2-2022 sugli obblighi datore di lavoro e medico competente sulla sorveglianza sanitaria

La risposta della Commissione Interpelli, fa riferimento indicando l’articolo 41, D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato sorveglianza sanitaria, citando il comma 1, il quale prevede che: la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

E lo stesso articolo 41, al comma 2, prevede che la sorveglianza sanitaria comprenda: una visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica, e una visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Successivamente a queste premesse la Commissione Interpelli risponde al quesito affermando che: “le citate disposizioni prevedano precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che, allo stato, in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, cui fa peraltro riferimento l’articolo 41, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41.

Per consultare l'intero documento interpello 2/2022 accedere da questo link

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02/11/2022

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