Pubblicate le linee guida INPS certificazione malattia covid 19

L'INPS ha comunicato il 24 giugno 2020 con il proprio il sistema di messaggistica ufficiale Hermes le linee guida relative alla certificazione di malattia da SARS CoV-2

Linee guida INPS gestione certificati malattia covid-19La comunicazione ufficiale INPS n° 2584 titola: Indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge letter. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, rubricato “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”

Le Strutture territoriali avevano chiesto indicazioni e chiarimenti riguardo l’attuazione dell’art.26 del D.L. 18 del 17/3/2020 convertito nella L. 24 aprile 2020 n° 27, la Direzione INPS risponde con questo comunicato ufficiale con istruzioni oparative per la gestione dei certificati di malattia inviati dai lavoratori ai fini del riconoscimento delle indennità di cui ai commi 1, 2 dello stesso articolo 26. 
L’articolo 26 riguarda unicamente i lavoratori dipendenti, sono esclusi i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps ai sensi dell’articolo 2, c. 26, L. n° 335 del 8 agosto 1995.

Il provvedimento ha validità immediata, in attesa della pubblicazione dell’apposita Circolare Ministeriale di cui si attende l'emanazione.

La quarantena covid-19 è equiparata alla malattia per INPS?

L’equiparazione della quarantena alla malattia è stabilita dal comma 1 dell’articolo 26 ai fini del trattamento economico. La norma specifica che la quarantena equiparata è quella con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (art. 1, c. 2, lettere h) e i), del D.L. 23/2/2020 n° 6, convertito nella L. n. 13 del 5 marzo 2020 e della quarantena precauzionale (art. 1, c. 2, lett. d) ed e), del D.L. 25/3/2020 n. 19, convertito con la L. n° 35 del 22/5/2020).
La tutela viene quindi riconosciuta in presenza di un procedimento di natura sanitaria requisito indispensabile, considerando oltre all'equiparazione prevista dalla norma, l’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione medica previsto dal c.3 dello stesso art. 26.

In ragione di quanto sopra viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale ai lavoratori, con correlata contribuzione figurativa, in base al settore aziendale di appartenenza e della qualifica del lavoratore stesso. A questo si somma l’eventuale integrazione retributiva e copertura contributiva dovuta dal datore di lavoro in base a specifici contratti di riferimento.
La norma stabilisce anche che tali periodi non sono da computare per il raggiungimento del limite di comporto (periodo durante il quale il lavoratore assente ha diritto alla conservazione del posto).

Il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena covid-19 sarà emesso dal medico curante del lavoratore, e dovrà contenere gli estremi del provvedimento di sanità pubblica (art. 26 c. 3). In base alle disposizioni vigenti, il certificato deve essere emesso in modalità telematica, fin dal primo giorno di malattia. Nei casi specifici in cui è previsto il certificato in formato cartaceo, lo stesso dovrà essere trasmesso all’Inps entro il terminedi 2 giorni previsti dalla normativa vigenrte.
Nel caso al momento del rilascio del certificato il medico non disponga degli estremi del provvedimento, (data di redazione, n° di protocollo, Struttura di sanità pubblica che ha emesso il provvedimento, periodo di sorveglianza prescritto) questi dovranno essere reperite dal lavoratore presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate all’Inps, mediante posta ordinaria o PEC unitamente al PUC del certificato cui si riferiscono, allegando possibilmente il provvedimento stesso.

Per il periodo transitorio precedente all’entrata in vigore del D.L. 18 del 2020, vengono considerati validi i certificati medici prodotti anche in assenza del prescritto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica e allo stesso modo i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica inviati in assenza di certificati di malattia redatti del medico curante.

Che certificato di malattia occorre inviare all'INPS in caso di malattia da covid-19?

Nel caso di malattia conclamata da virus covid-19 il lavoratore deve richiedere il normale certificato di malattia dal proprio medico curante, come previsto dal c. 6 dell’art. 26, senza necessità di un certificato o provvedimento di sanità pubblica. Trattasi quindi di gestione di malattia comune, riconosciuta quindi anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Il comunicato della Direzione Generale INPS n° 2584 reperibile dagli interessati sul portale dell'Istituto e scaricabile da questo link, fornisce le istruzioni di dettaglio per la gestione delle certificazioni di cui sopra e la regolarizzazione degli eventi già dichiarati, ai fini del riconoscimento del trattamento economico.

26/06/2020

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