Proroga prevenzione incendi attività turistico alberghiere

Legge di bilancio 2018 termine adeguamento antincendio 30 giugno 2019

 

 La legge di Bilancio 2018, entrata in vigore il 01 gennaio 2018, ha stabilito differenti punti sui temi di tutela della sicurezza, salute e ambiente in ambito lavorativo.

Con la legge di Bilancio 2018 si ha la proroga facente capo alla prevenzione incendi per le attività turistico-alberghiere aventi oltre 25 posti letto.

Come definito nella lettera i) del comma 1122 della Finanziaria si fa indicazione in tal modo che “le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito”.

Nel particolare si posticipa al 30 giugno 2019 il termine, in precedenza scadente il 31 dicembre 2017, per il completamento dell'adeguamento normativo antincendio per le attività:
- in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D. Min. Interno 16/03/2012;
- esistenti alla data di entrata in vigore del D. Min. Interno 09/04/1994 che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.

Inoltre entro il 01 dicembre 2018 è richiesta la presentazione della SCIA parziale al comando provinciale dei vigili del fuoco, attestante il rispetto di almeno quattro delle prescrizioni seguenti, ossia:
- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi;
- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie d'uscita ad uso esclusivo, esclusi i punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie d'uscita ad uso promiscuo, esclusi i punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a deposito.

16/01/2018

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