Proroga al 30 giugno 2022 per sorveglianza sanitaria eccezionale covid

Medico del lavoro prorogate le disposizioni sulla sorveglianza sanitaria per lavoratori e lavoratrici fragili

Medico del lavoro proroga sorveglianza sanitaria eccezionale per lavoratori fragili covid Vengono prorogate fino al 30 giugno 2022 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale di lavoratori e lavoratrici fragili, ossia le disposizioni da porre in atto sui luoghi di lavoro per il personale lavorativo maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2.

E' l’art.10 del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" a prorogarne il termine a fine giugno 2022.

I datori di lavoro non tenuti alla nomina del medico competente, possono sino alla data del termine nominarne uno o fare richiesta di visita medica per i lavoratori fragili ai servizi territoriali dell’Inail.

Per la richiesta tramite il portale Inail:

  • Il datore di lavoro, o suo delegato, possono inoltrare la richiesta di visita attraverso il servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, accessibile dagli utenti muniti di Spid, Cns o Cie.
  • In caso di delega, da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato il “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nel portale “Moduli e modelli”.
  • Verrà individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
  • Al termine della visita verrà emesso l’esito della valutazione della condizione di fragilità.

Il medico esprimerà il giudizio di idoneità con indicazioni per l’adozione di soluzioni cautelative per la salute del lavoratore in merito al rischio da contagio SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Collegamenti INAIL utili: Sorveglianza sanitaria eccezionale

Resta quindi in atto quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza di attività produttive e commerciali, in relazione al rischio di contagio, l’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 il quale prevede che i datori di lavoro devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, di condizioni da immunodepressione (immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità) o una pregressa infezione da Covid-19.

Ricordiamo che il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.

Gazzetta Ufficiale pubblicazione del 24 marzo 2022: "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"

01/04/2022

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