Procedure standardizzate e rischio chimico e biologico

Risposta del Ministero del Lavoro a Interpello n. 14/2013

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha sottoposto alla Commissione per gli interpelli presso il Ministero del Lavoro un quesito riguardo i limiti di utilizzo delle procedure standardizzate nelle aziende fino a 50 lavoratori, nei casi di esposizioni assenti o basse a rischi chimici e biologici.
La richiesta riguardava la possibilità di impiego delle procedure standardizzate nei casi di rischio chimico ‘basso per la sicurezza e irrilevante per la salute’ e rischio biologico 'non evidenziante rischi per la salute'. Ricordiamo che l'articolo 29, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono utilizzare per la valutazione dei rischi le procedure standardizzate, ma il successivo comma 7, lett. b), specifica che le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto.
Inoltre l'articolo 223 comma 1 dello stesso Testo Unico impone al datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi, di determinare preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi, e di valutare anche i corrispondenti rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Il Ministero risponde il 24 ottobre 2013, affermando che, in considerazione delle previsioni di cui all'art. articolo 224, c. 2, il quale stabilisce che in caso valutazione dei rischi da cui risulti che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione, vi é solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, e che le misure adottate sono sufficienti a ridurlo, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230” (Misure specifiche di protezione e prevenzione, disposizioni in caso di incidenti o di emergenze; sorveglianza sanitaria; cartelle sanitarie e di rischio), il datore di lavoro di un'impresa che occupa fino a 50 lavoratori può pertanto adottare le procedure standardizzate. Le medesime conclusioni devono essere tratte, per analogia delle disposizioni (art. 271, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008), per il rischio biologico.
 
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29/10/2013

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