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Risposta del Ministero del Lavoro a Interpello n. 14/2013
Il
Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha sottoposto alla Commissione
per gli interpelli presso il Ministero del Lavoro un quesito riguardo
i limiti di utilizzo delle procedure standardizzate nelle aziende
fino a 50 lavoratori, nei casi di esposizioni assenti o basse a
rischi chimici e biologici.
La
richiesta riguardava la possibilità di impiego delle procedure
standardizzate nei casi di rischio chimico ‘basso per la sicurezza
e irrilevante per la salute’ e rischio biologico 'non evidenziante
rischi per la salute'. Ricordiamo che l'articolo 29, comma 6, del
D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che i datori di lavoro che occupano fino
a 50 lavoratori possono utilizzare per la valutazione dei rischi le
procedure standardizzate, ma il successivo comma 7, lett. b),
specifica che le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle
aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a
rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni
mutageni, connessi all'esposizione ad amianto.
Inoltre
l'articolo 223 comma 1 dello stesso Testo Unico impone al datore di
lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi, di determinare
preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi, e
di valutare anche i corrispondenti rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori.
Il
Ministero risponde il 24 ottobre 2013, affermando che, in
considerazione delle previsioni di cui all'art. articolo 224, c. 2,
il quale stabilisce che in caso valutazione dei rischi da cui risulti
che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico
pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione, vi é solo un
rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, e che le
misure adottate sono sufficienti a ridurlo, non si applicano le
disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230” (Misure specifiche
di protezione e prevenzione, disposizioni in caso di incidenti o di
emergenze; sorveglianza sanitaria; cartelle sanitarie e di rischio),
il datore di lavoro di un'impresa che occupa fino a 50 lavoratori può pertanto
adottare le procedure standardizzate. Le medesime conclusioni devono
essere tratte, per analogia delle disposizioni (art. 271, comma 4,
D.Lgs. n. 81/2008), per il rischio biologico.
Scaricate
il testo originale della risposta all'interpello in formato PDF.
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29/10/2013
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