News GMT Consulting
Circolare n. 674 del 15/01/2026: chiarimenti sull'assoggettabilità, gestione pubblico spettacolo e i nuovi criteri per la pianificazione emergenza
La recente emanazione della Circolare n. 674/2026 da parte del Ministero dell’Interno segna un punto di svolta per la chiarezza normativa nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande.
Il documento nasce con l'obiettivo primario di armonizzare l'attività di vigilanza dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, fornendo parametri oggettivi per distinguere le attività puramente ricettive da quelle soggette a vincoli più complessi.
Per i titolari di bar e ristoranti, comprendere queste sfumature è essenziale non solo per la conformità formale, ma per garantire uno scudo di protezione reale contro i rischi civili e penali derivanti da una gestione impropria della sicurezza antincendio.
Che cos’è la Circolare n. 674/2026 e a chi si applica?
La circolare fornisce indirizzi operativi per l'inquadramento delle attività di somministrazione rispetto ai locali di pubblico spettacolo e definisce i confini delle responsabilità del datore di lavoro. Si applica a tutti gli esercizi pubblici, dai piccoli bar di quartiere ai grandi ristoranti inseriti in complessi polifunzionali.
La normativa ribadisce che, sebbene bar e ristoranti non siano generalmente attività soggette ai controlli sistematici dei Vigili del Fuoco (secondo l'Allegato I del D.P.R. 151/2011), essi diventano oggetto di vigilanza obbligatoria qualora siano presenti impianti di produzione calore con potenza superiore a 116 kW o quando il locale sia situato all'interno di strutture già soggette a controllo, come centri commerciali, stazioni o edifici di grande rilievo architettonico.
La distinzione tra Somministrazione e Pubblico Spettacolo
Uno dei temi più dibattuti riguarda la presenza di musica e intrattenimento nei locali. La Circolare n. 674/2026 chiarisce finalmente che la semplice presenza di musica dal vivo, karaoke o esibizioni artistiche non trasforma automaticamente un ristorante in un locale di pubblico spettacolo (attività 65), a patto che vengano rispettati criteri di accessorietà molto rigidi. Affinché l'attività rimanga nell'alveo della ristorazione:
- L'intrattenimento non deve essere la motivazione primaria dell'afflusso del pubblico.
- Non deve essere presente una pista da ballo né aree dedicate specificamente alle esibizioni che sottraggono spazio alla somministrazione.
- L'organizzazione del locale non deve essere strutturata per la visione frontale dell'esibizione (stile teatro o cinema).
- La capienza complessiva non deve superare le 100 persone; oltre questa soglia, o in assenza del requisito di accessorietà, scattano gli obblighi previsti per i locali di pubblico spettacolo, decisamente più onerosi in termini di resistenza al fuoco e vie di esodo.
Il Nuovo Obbligo del Piano di Emergenza: La Soglia delle 50 Persone
L'aspetto di maggior rilievo gestionale introdotto dai chiarimenti riguarda l'applicazione del D.M. 2 settembre 2021 sulla gestione della sicurezza. La Circolare specifica che l'obbligo di redazione del Piano di Emergenza e delle relative planimetrie non è più vincolato esclusivamente alla presenza di almeno 10 lavoratori.
Per le attività aperte al pubblico, tale obbligo scatta obbligatoriamente qualora il locale sia in grado di ospitare contemporaneamente più di 50 persone (considerando la somma tra personale dipendente e clienti). Questo significa che una vasta platea di esercizi, precedentemente esentati, deve ora formalizzare le procedure di evacuazione, nominare e addestrare gli addetti antincendio e garantire che il pubblico possa essere guidato in sicurezza verso l'esterno in caso di necessità.
Valutazione del Rischio e Criteri Operativi
La sicurezza antincendio non può essere considerata un dato statico, ma deve evolvere con l'affollamento reale del locale. I Vigili del Fuoco pongono l'accento sulla responsabilità del titolare nel verificare costantemente che il layout della sala (posizionamento di tavoli, sedie e decorazioni) non ostruisca mai le larghezze delle vie di uscita e che la segnaletica di sicurezza sia sempre visibile e illuminata.
La valutazione del rischio deve considerare i picchi di affollamento e la natura "non addestrata" del pubblico: mentre i lavoratori conoscono l'ambiente, i clienti in caso di emergenza tendono a utilizzare solo l'ingresso principale. È dunque compito del gestore implementare procedure che assicurino l'uso di tutte le uscite disponibili, evitando pericolosi colli di bottiglia durante l'esodo.
"La prevenzione non è un costo, ma l'investimento necessario per operare in serenità e proteggere i propri clienti."
Assicura la tua attività alla nuova normativa antincendio: richiedi oggi una consulenza per la valutazione del rischio antincendio e l'aggiornamento del tuo Piano di Emergenza.
Clicca qui per consultare la nostra pagina dedicata
FAQ - Domande Frequenti sulla Circolare 674/2026
Ho un ristorante con 4 dipendenti e 60 posti a sedere: devo fare il Piano di Emergenza?
Sì. Poiché la somma tra lavoratori e clienti supera le 50 unità, la Circolare 674/2026 conferma l'obbligo di redigere il Piano di Emergenza e formare gli addetti antincendio.
Posso organizzare una serata di musica dal vivo senza SCIA antincendio?
Sì, a condizione che la musica sia accessoria, non ci sia ballo e il locale resti al di sotto delle 100 persone totali. In caso contrario, è necessario verificare l'assoggettabilità come locale di pubblico spettacolo.
Quali sanzioni rischio in caso di mancato adeguamento?
L'assenza del Piano di Emergenza o della corretta valutazione del rischio comporta sanzioni penali e amministrative previste dal D.Lgs. 81/08, oltre alla possibile sospensione dell'attività in caso di gravi carenze riscontrate durante un'ispezione dei VVF o dell'ATS.
Tutte le news
Contatta ora GMT per informazioni o preventivi!
Ti rispondiamo entro 24 ore lavorative


