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Approvazione regola tecnica impianti produzione calore alimentati da combustibili gassosi
Il Decreto 8 novembre 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 novembre, ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi riguardante: progettazione, realizzazione ed esercizio; degli impianti adibiti a produzione di calore che vengono alimentati mediante l’utilizzo dei combustibili gassosi, che riguardano la produzione di calore civili extradomestici con una portata termica totale che sia maggiore di 35 kW.
I combustibili gassosi vengono identificati in: 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar.
Tale decreto entrerà in vigore in data 21 dicembre 2019.
- climatizzazione di edifici e ambienti;
- produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
- cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
- lavaggio biancheria e sterilizzazione;
- cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.
Nel suddetto decreto sono presenti le tipologie di impianti per i quali non si applica la regola tecnica di prevenzione, nello specifico vi si riferisce ad impianti che sono:
- costituiti da stufe catalitiche;
- costituiti da apparecchi di tipo A (ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza);
- di incenerimento;
- realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale.
Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla consultazione del testo integrale del Decreto, riportato in Gazzetta Ufficiale: Decreto 8 novembre 2019 .
Si precisa che GMT Consultingsvolge servizi di consulenza in ambito Q.S.A., sul tema Sicurezza svolgiamo nello specifico consulenza per Progetti di Prevenzione Incendi DPR 151/11-CPI, visitante la nostra sezione dedicata.
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