Piano emergenza obbligatorio impianti stoccaggio e lavorazioni rifiuti

D.L. n. 113 sicurezza predisposizione obbligatoria piano emergenza interna e esterna


 Il D.L. sicurezza introduce l’obbligo di predisporre un piano di emergenza in tema rifiuti, questo quanto deciso dalla Camera il 27 novembre 2018 mediante l’approvazione del disegno di legge (approvato già dal Senato) per la conversione del Decreto Legge n. 113 “D.L. Sicurezza” del 4 ottobre 2018, entrato in vigore il 5 ottobre 2018. 

Introdotto l’articolo 26-bisPiano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che apporta novità sul tema rifiuti; esso prevede obbligatoriamente per i gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, la predisposizione di un piano di emergenza interna.

Quanto richiesto come adempimento è alla scopo di:
  1. " controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
  2. mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
  3. informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
  4. provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante“.

Questo piano dev’essere riesaminato, sperimentato, e nel caso in cui sia necessario dev’essere aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale (tra cui anche il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine), ad intervalli appropriati e non superiori a tre anni.

In relazione alle scadenze per gli impianti già esistenti al momento dell’entrata in vigore della norma, il suddetto piano di emergenza dev’essere predisposto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Previsto anche un piano di emergenza esterna per limitare gli effetti dannosi che possono derivare in caso di incidenti rilevanti. In questo caso la redazione è affidata al Prefetto che vi deve provvedere entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore.

Visitante la nostra sezione Q.S.A. GMT vi supporta per tutti gli adempimenti richiesti dalle normative vigenti in materia ambientale.

04/12/2018

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