Oneri visite mediche a carico azienda o lavoratore? Interpello 14/2016

Risposta al quesito su esami clinici, biologici e indagini diagnostiche di cui all’art. 41 del D.Lgs 81/08

 

 Visita medicaLa Commissione Interpelli prevista dall’art. 12 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., ha risposto al quesito proveniente da parte dell’Unione Sindacale di Base, che nei mesi scorsi ha avanzato con istanza d'interpello, un quesito relativo allo svolgimento delle visite mediche per i lavoratori.

Più precisamente la richiesta riguarda due interrogativi, il primo sugli eventuali oneri del lavoratore circa il trasporto per il raggiungimento della struttura che effettuerà le previste visite mediche, art. 41 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e il secondo se il tempo impiegato per lo spostamento debba essere considerato a tutti gli effetti come orario di lavoro.

La Commissione Interpelli fa un'importante precisazione per meglio comprendere la richiesta e la successiva risposta.

Il Datore di lavoro e/o il Dirigente hanno l’obbligo di inviare a visita medica tutti i lavoratori esposti a rischi entro e non oltre la scadenza prevista nella periodicità dalla sorveglianza sanitaria. A rafforzare ancora il concetto, spiega la Commissione, è l’art. 15 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., che prevede tra i compiti del Datore di lavoro e/o del Dirigente anche la sorveglianza affinché i lavoratori non svolgano la mansione prevista senza aver ottenuto il giudizio di idoneità lavorativa.

In conclusione la Commissione Interpelli esprime le sue indicazioni, riferendo che le visite mediche e i relativi giudizi di idoneità non possono determinare oneri economici di nessun tipo per il lavoratore, compreso lo spostamento che deve essere considerato a tutti gli effetti come orario di lavoro.

Per maggiori informazioni scaricate il testo integrale dell'Interpello 14/2016

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17/11/2016

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