Obbligo valutazione dei rischi e DVR

Modifiche al D.lgs. 81/08 introdotte con il Decreto del Fare

Una delle più criticate modifiche apportate al T.U. Salute e Sicurezza con il c.d. Decreto del Fare, è quella dell'aggiunta del comma 6-ter all'art. 29, che di fatto semplicemente “prevede” una futura possibile forma documentale “semplificata”, che attesti l'adempimento dell'obbligo di valutazione di tutti i rischi in capo al Datore di Lavoro. Qualcuno inizialmente ha "gridato allo scandalo", intravedendo un tentativo di reintroduzione dell'autocertificazione, cosa che non potrà certamente avvenire, in quanto l'Europa ha già sanzionato nientemeno che la Germania per una fattispecie simile, e ha già redarguito l'Italia più volte, la quale per evitare una procedura formale di infrazione ha - all'ultimo minuto - abrogato la contestata norma transitoria che consentiva appunto l'autocertificazione, dando alla luce le ben note “procedure standardizzate”, con le quali dal 1° giugno 2013 anche le più piccole imprese devono effettuare la valutazione “formale” dei rischi.
E' il caso di ribadire che contrariamente all'italica assai diffusa interpretazione “autocertificazione” = “nessuna valutazione”, l'obbligo di valutazione di tutti i rischi con l'81/08 è sempre stato il medesimo per aziende grandi e piccole. Queste ultime erano solo esentate dall'obbligo di esibire documenti che comprovassero l'effettuazione della valutazione (DVR ed allegati); le perplessità al riguardo erano tuttavia molto forti non solo a livello di istituzioni europee, perché appare veramente arduo pensare ad una puntuale e completa valutazione, che non lasci adeguate tracce documentali.
Le procedure standardizzate, invero poco più di una semplice check list di base (che può essere ovviamente integrata da altro) rappresentano già una forma di semplificazione estrema, si fatica ad immaginare qualcosa di più semplicistico. Tuttavia secondo la novella, potranno essere affiancate da uno o più modelli ulteriormente “semplificati”, per “settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda”. Potranno, perché tali settori dovranno essere individuati con Decreto del Ministero del Lavoro, sulla base di indicazioni della Commissione Consultiva, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni..... un iter che si preannuncia lungo e tortuoso.
Nel frattempo, come precisa a scanso di equivoci l'altro comma aggiunto, il 6-quater, continuano ad essere in vigore i commi 5, 6 e 6-bis, quindi tutte le aziende, anche quelle con meno di 10 lavoratori, devono avere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), seppur nella forma elementare costituita dalle procedure standadizzate.
 
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Scaricate il testo completo del D.lgs_81 modificato dal DL Fare in formato PDF
19/09/2013

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