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News GMT Consulting
Confermato dal Ministero l’obbligo anche per le micro-imprese
Rispondendo ad un interpello del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Ministero del Lavoro ha confermato che
le aziende con meno di 10 lavoratori, secondo quanto previsto dall’Art. 5 del
D.M. 10/3/98, non sono tenute alla redazione del Piano di Emergenza, ma, come
specifica espressamente lo stesso articolo, ferma restando l’applicazione delle
necessarie misure di prevenzione e gestionali.
L’Art. 18, c. lett. b del D.lgs. 81/08
obbliga appunto alla designazione preventiva degli addetti Antincendio, Primo
Soccorso, salvataggio e comunque di gestione delle emergenze, tenendo conto
delle dimensioni dei locali dell’azienda e della natura dell’attività svolta, nonché
il numero delle persone presenti. Il fatto che tali obblighi valgono anche per
le imprese di piccole e piccolissime dimensioni, sottolinea la Commissione per
gli Interpelli del Ministero, è ulteriormente confermato dall’Art. 34 c. 1-bis,
che specifica che nelle aziende che occupano fino a 5 lavoratori, il Datore di
Lavoro può svolgere direttamente tali compiti.
Riguardo il numero degli addetti da
designare, non vi possono essere ovviamente delle indicazioni numeriche di valenza generale, essi
devono essere in grado di adempiere adeguatamente in relazione ai criteri sopra
indicati della dimensione dei luoghi di lavoro, della tipologia dell’attività e
del numero dei presenti, ed è chiaro che devono farlo senza soluzione di
continuità.
Ciò significa nominare un numero congruo di addetti per l’arco temporale completo, nella giornata, in cui l’attività è svolta (es. considerare apertura, chiusura, lavoro su turni ecc.), tenendo conto di tutte le attività che dovranno svolgere in fase di emergenza, del fatto di potersi aiutare e soccorrere a vicenda e da soli se lavorano in isolamento, e ovviamente delle possibili assenze per malattie, ferie, permessi, ecc.
Ciò significa nominare un numero congruo di addetti per l’arco temporale completo, nella giornata, in cui l’attività è svolta (es. considerare apertura, chiusura, lavoro su turni ecc.), tenendo conto di tutte le attività che dovranno svolgere in fase di emergenza, del fatto di potersi aiutare e soccorrere a vicenda e da soli se lavorano in isolamento, e ovviamente delle possibili assenze per malattie, ferie, permessi, ecc.
La designazione degli addetti,
naturalmente, comporta l’obbligo di formazione specifica in fase di prima
nomina, e periodicamente, per gli aggiornamenti obbligatori.
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15/11/2012
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