Obbligo di utilizzo delle “Procedure Standardizzate” per il DVR

Le aziende fino a 10 lavoratori possono farne a meno?

Il Ministero del Lavoro rispondendo ad un interpello posto dalla CNA (Confederazione Nazionale Artigianato), ha chiarito che ai sensi dell’Art. 28 D.lgs. 81/08, così come modificato dal D.lgs. 106/2009, la scelta delle modalità di redazione del DVR spetta al Datore di Lavoro, che si deve attenere a criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, nonché completezza e idoneità  del documento per la pianificazione degli strumenti aziendali di prevenzione.
Ciò significa che il D.L. ha la possibilità di dimostrare di aver rispettato tutti gli obblighi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del T.U. pur senza utilizzare le “Procedure Standardizzate” di cui all’art. 29 c. 5, che peraltro al momento non sono ancora state pubblicate.
Ne consegue che, in scadenza del termine del 31 dicembre 2012 della facoltà di avvalersi dell’autocertificazione dei rischi per le aziende fino a 10 lavoratori, il D.L. potrà provvedere alla redazione di un DVR, o mantenere il proprio già eventualmente esistente, pur non conformemente alle suddette procedure. Ciò fermo restando la necessità di aggiornare periodicamente il documento in occasione di modifiche al processo produttivo, ed ogni qualvolta ne ricorrano i presupposti di cui all’Art. 29 c. 3.
E’ bene considerare tuttavia, che un documento redatto con l’utilizzo di procedure standard faciliterà il lavoro di analisi da parte degli Organi di Vigilanza in caso di controlli, o dell’Autorità Giudiziaria nel corso di un eventuale procedimento penale, e sarà meno esposto a contestazioni. Quantomeno in prospettiva di aggiornamento, anche per le aziende fino a 50 lavoratori che hanno facoltà di avvalersene, l’utilizzo delle procedure appare senz’altro consigliabile.
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15/11/2012

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