Obblighi sicurezza dei lavoratori autonomi e delle imprese familiari

Chiarimenti del Ministero del Lavoro in merito a DVR, e altri adempimenti

Il Ministero ha aggiornato la sezione “faq” del proprio sito web, pubblicando la risposta a quesiti specifici riguardo le imprese in oggetto. E’ stata confermata l’interpretazione corrente largamente maggioritaria, secondo cui i lavoratori autonomi di cui all’Art. 2222 C.C., artigiani e piccoli commercianti non hanno l’obbligo di redigere un Documento di Valutazione dei Rischi, essendo solo tenuti, salvo quanto previsto da norme speciali, a quanto prescritto dall’Art. 21 del D.lgs. 81/08. Ma per adempiere a tali obblighi una valutazione dei rischi, anche se non sintetizzata in un DVR, va fatta, quantomeno per individuare i corretti DPI da utilizzare, e un DVR, pur non essendo un documento obbligatorio, può essere un valido mezzo per provare di aver effettuato una valutazione corretta e professionale.
Attenzione alla definizione di artigiani e piccoli commercianti, che da giurisprudenza consolidata in relazione all’Art. 2083 C.C. è limitata ai casi in cui l’attività è organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia. Non si tratta quindi di una definizione legata meramente alle dimensioni dei locali o del negozio (le cui valutazioni peraltro sono soggettive), per esempio l’esercizio dell’impresa in forma di società di persone o di capitali, e/o la presenza di lavoratori che non siano parte del proprio nucleo familiare, portano normalmente gli Organi di Vigilanza ad escludere automaticamente l’appartenenza a tale categoria.
 Il Ministero ha poi puntualizzato che nel caso in cui un artigiano o un piccolo commerciante utilizzino occasionalmente un lavoratore occasionale (retribuito con i c.d. voucher, i “buoni lavoro”) nei confronti di questi andranno ottemperati tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008, e principalmente: informazione e formazione, DPI (sulla base della valutazione dei rischi), sorveglianza sanitaria nei casi previsti, sempre in base alla valutazione dei rischi.
Per quanto riguarda invece l’impresa familiare, si conferma anche in questo caso che i componenti sono tenuti solo al rispetto degli obblighi indicati dall’art. 21 del T.U., ma si sottolinea che la configurazione di tale impresa ai sensi dell’Art. 230 bis C.C. sussiste soltanto quando i familiari non abbiano voluto dar vita ad un rapporto diversamente qualificato (società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, ecc.).
 
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12/10/2012

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